COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 78 del 27/3/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA VIRTUS ROCCA CASAL – MASSALUBRENSE DEL 23/3/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 78 del 27/3/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA VIRTUS ROCCA CASAL – MASSALUBRENSE DEL 23/3/03 Il G.S., letto il referto arbitrale rileva che la gara sopraindicata non si è disputata per l’assenza della società Virtus Rocca. Poiché risulta che la suddetta società è rinunciataria per la quarta volta nel corso dell’attuale Campionato. In applicazione dell’art. 53 nn.ri 2,4,5,7 NOIF; DELIBERA di infliggere alla società Virtus Rocca Casal la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 nonché l’ammenda di € 1.555,00 relativa alla quarta rinuncia e la sua esclusione dal prosieguo del Campionato di competenza. Rilevato inoltre che la quarta rinuncia si è verificata durante il girone di ritorno, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-2 in favore della società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario. DISPONE inoltre, il decadimento d’autorità dal vincolo dei calciatori tesserati per la società Virtus Rocca Casal i quali potranno tesserarsi con altre società e giocare subito dopo la pubblicazione della presente delibera sul Comunicato Ufficiale (salvo sanzioni disciplinari comminate e non ancora scontate).
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