COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 78 del 27/3/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PRO VALDIANO – GARA PRO VALDIANO / REAL POLLESE DEL 16.02.2003 – 1^ Cat.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 78 del 27/3/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PRO VALDIANO - GARA PRO VALDIANO / REAL POLLESE DEL 16.02.2003 – 1^ Cat. In data 16.02.2003 si è disputata la gara Pro Valdiano – Real Pollese, valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria. In conseguenza dei fatti verificatisi in occasione di essa, con particolare riferimento alle vicende post-gara, il Giudice Sportivo del C.R. Campania, con decisione pubblicata sul C.U. n. 67 del 26 febbraio 2003, pag. 1726, ha deliberato di escludere la società Pro Valdiano dal Campionato di Prima Categoria, con l’assegnazione al Campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2003/2004; inoltre, ha sanzionato la società con l’ammenda pecuniaria di euro 258 ed il dirigente sig. Di Brizzi Valente con l’inibizione fino al 16.05.2003. Avverso le richiamate decisioni ha proposto rituale ricorso la società Pro Valdiano, con richiesta di copia degli atti ufficiali e di essere sentita. La Commissione Disciplinare, esaminati i referti dell’arbitro della gara e del Commissario di Campo; letto il ricorso della società Pro Valdiano; sentita la società ricorrente, assistita nell’audizione dal legale di fiducia, ritiene: pur avendo la reclamante, con lodevole correttezza, espressamente escluso, sua sponte, un’opposizione fondata sulla invero ragguardevole distanza (oltre 70 chilometri), dal campo di gioco, dell’autogrill di Campagna, nel quale è stata realizzata l’aggressione ai danni dell’arbitro della gara (e, con lui, sia pure con aspetti diversi, ai danni del Commissario di Campo, intervenuto a difesa del direttore di gara medesimo), appare doveroso, in ogni caso, esaminare anche questo aspetto della questione. Al riguardo, questa C.D. giudica che non possa non tenersi conto del diretto ed inconfutabile nesso di causalità tra la gara e gli eventi, di cui al ricorso. Anche una distanza, eventualmente maggiore, dunque, non avrebbe potuto comunque rappresentare né un’esimente, né un’attenuante in ordine alla gravità dell’aggressione fisica, perpetrata a carico degli ufficiali di gara. L’evidenza incontestabile del cennato nesso, fondamento giuridico-sportivo della presente decisione, si individua in una circostanza, espressamente dichiarata dall’arbitro della gara, sentito da questa C.D.: uno degli aggressori si era già segnalato come tale immediatamente al termine della gara, nei pressi degli spogliatoi; esattamente la stessa persona fisica ha aggredito l’arbitro, in modo invero violento, nel più volte citato autogrill. Se ne deduce una precisa volontà, nella quale certamente rientra una ferma premeditazione, di aggredire una persona, a tal fine seguita per un lungo tratto di autostrada, pervicacemente attendendo il momento giusto per attuare il proposito, a notevole distanza anche dal punto di conclusione del servizio di scorta, eseguito dai Carabinieri. D’altro canto, è da tener presente che l’arbitro, nell’audizione resa a questa C.D., ha sottolineato che un’autovettura (presumibilmente degli aggressori all’autogrill), terminato il servizio di scorta, ha più volte tentato di superare (addirittura dando vita ad ardite e pericolose evoluzioni) l’auto con la quale tornavano a casa l’arbitro ed il Commissario di Campo (che, per l’appunto per motivi precauzionali, aveva preso a bordo della propria autovettura il direttore di gara per il viaggio di ritorno). Queste manovre non lasciano adito a dubbi sulla volontà intimidatoria e, per così dire, preparatoria della successiva aggressione. Sul punto, non va sottaciuta la gravità, davvero al di là dei limiti del tollerabile, dell’aggressione medesima, eseguita con pervicaci modalità e violenza, fino a procurare danni fisici davvero rilevanti, certificati da una struttura ospedaliera e con l’aggravante, assolutamente inedita, della sottrazione del borsone dell’arbitro, che conteneva le distinte di gara, con una finalità che è del tutto agevolmente arguibile. Essa aggressione, oltretutto, ha rappresentato la prosecuzione, con un filo rosso di continuità, di quanto verificatosi già al termine della gara (intimidazioni; tentativi di aggressione, non messi in pratica soltanto per il sopraggiungere delle forze dell’ordine). Quanto al Commissario di Campo, la ricorrente sostiene che egli non sia stato aggredito: gli in equivoci referti di gara, viceversa, attestano che egli è stato oggetto di aggressione, in quanto proteso alla difesa dell’arbitro. Peraltro, sia pure per via indiretta, ciò si desume dallo stesso testo del ricorso (“… è stato raggiunto da un solo calcio mentre tentava di difendere l’arbitro”). Impropriamente, inoltre, è stato invocato dalla ricorrente il riferimento all’art. 11, commi 1 e 2, C.G.S. Attesa, invero, l’eccezionale gravità dei fatti in esame, non si vede come possano essi escludersi dall’ambito di applicazione dell’art. 13 C.G.S., in modo del tutto conferente richiamato dal Giudice Sportivo a presupposto normativo della propria decisione. Nella circostanza, infatti, certamente la società Pro Valdiano, per mano dei propri sostenitori, si è resa “responsabile della violazione… delle norme federali e di ogni altra disposizione…”. D’altro canto, nel testo del ricorso viene espressamente ammessa la responsabilità, “sia pure a titolo oggettivo, per quanto accaduto sull’area di servizio di Campagna”. Non può, a tale riguardo, accedersi alla richiesta di “attenuazione” della responsabilità, per il fatto che l’arbitro sia stato “accompagnato al di fuori del campo di gioco, lasciandolo sotto scorta della locale pattuglia dei carabinieri”. Sul punto, sono stati ampiamente evidenziati sia il nesso di causalità, sia la premeditazione, sia quella che, ad avviso di questa C.D., non può non essere considerata un’aggravante: un’aggressione consumata, previi tentativi di intimidazione a mezzo manovre dell’autovettura, a lunga distanza chilometrica e dopo un ragguardevole lasso di tempo. Infine, quanto all’inibizione inflitta al dirigente della società Pro Valdiano, sig. Valente Di Brizzi, nell’audizione resa a questa C.D. l’arbitro ha inequivocabilmente confermato quanto già riportato nel proprio referto di gara, senza esprimere alcun dubbio in ordine alla sua identificazione. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso, come proposto dalla società Pro Valdiano, confermando in toto le decisioni del Giudice Sportivo, con addebito della tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it