COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 80 del 3/4/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA REAL PONTI ROSSI – RINASCITA CAVALLEGGERI DEL 29/3/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 80 del 3/4/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA REAL PONTI ROSSI – RINASCITA CAVALLEGGERI DEL 29/3/03 Il G.S., letto il referto arbitrale preliminarmente rileva l’assenza della Forza Pubblica nonostante la rituale richiesta; rileva, altresì, che al 36’ del s.t., a seguito all’assegnazione di un calcio di rigore a favore della società Real Ponti Rossi veniva accerchiato e spintonato da numerosi calciatori della società Rinascita Cavalleggeri tra questi individuava il n. 9, Palmieri Gennaro che lo spintonava con violenza; inoltre, assieme ad altri calciatori si rendeva responsabile di continue minacce ai danni dell’arbitro; a questo punto l’arbitro per tutelare la propria incolumità si rifugiava negli spogliatoi dove veniva raggiunto dal n. 16, Reder Ciro, sempre della società Rinascita Cavalleggeri che continuava a minacciarlo; pertanto, venute meno le condizioni per un regolare svolgimento della gara e per tutelare la propria incolumità fisica, l’arbitro la sospendeva definitivamente. Per tali motivi, letto l’art. 12 C.G.S.; DELIBERA di infliggere alla società Rinascita Cavalleggeri la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, per i provvedimenti disciplinari ai singoli si rimanda alla camicia di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it