COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 82 del 10/4/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA RIN. LIVERESE – CIMITILE DEL 5/4/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 82 del 10/4/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA RIN. LIVERESE – CIMITILE DEL 5/4/03 Il G.S., esaminato il referto relativo alla gara in epigrafe; rilevato che il direttore di gara al 26’ del p.t. dopo aver espulso tre giocatori della società Rin. Liverese, uno perché precedentemente ammonito, sgambettava un avversario, gli altri due perché in seguito alla notifica del provvedimento a carico del compagno di squadra lo spintonavano e lo minacciavano. A questo punto l’arbitro veniva accerchiato da alcuni giocatori della società Rinascita Liverese, tra cui gli espulsi, che lo strattonavano e lo colpivano con calci a schiaffi, lo stesso ritenendo di non essere più nelle condizioni psico-fisiche per continuare, decideva di sospendere la gara. In seguito a tale decisione, i sigg. Parente Riccardo e Muto Domenico, rispettivamente capitano e dirigente accompagnatore della società Rinascita Liverese trattenevano l’arbitro per la maglia, e per le braccia mentre una decina di persone estranee entrate nel terreno di gioco unitamente a molti giocatori della società Rinascita Liverese lo aggredivano colpendolo con schiaffi e calci che gli provocavano contusioni. Infine mentre tentava di raggiungere il proprio spogliatoio veniva colpito con un pugno all’altezza dell’occhio dal calciatore della società Rinascita Liverese, Nappi Ferdinando, che gli provocava un’escoriazione e due contusioni allo zigomo ed all’occhio. Il direttore di gara, veniva ancora minacciato da numerosi estranei presenti nei pressi del proprio spogliatoio, e poteva lasciare il campo scortato dai Carabinieri, sopraggiunti nel frattempo, per recarsi al Pronto Soccorso di Nola dove effettuava alcuni esami in seguito ai quali gli venivano diagnosticate escoriazioni e contusioni. Visto l’art. 12 C.G.S., per tali motivi il G.S.; DELIBERA di infliggere alla società Rinascita Liverese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2, di comminargli un’ammenda di € 550.00 ed una giornata di squalifica al campo, più un punto di penalizzazione in classifica per recidività all’art. 12 C.G.S.; per i provvedimenti, infine, a carico dei singoli tesserati si rimanda alla camicia di gara.
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