COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 del l’8/5/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ACERNO – GARA ACERNO/CESARE ALFANO C. DEL 9.2.03 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 del l’8/5/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ACERNO – GARA ACERNO/CESARE ALFANO C. DEL 9.2.03 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società Acerno avverso la delibera del G.S. C.U. n. 45 del 13.2.2003, con la quale la società reclamante veniva sanzionata con la perdita della gara con il punteggio di 0-2, il calciatore De Rosa Franco veniva punito con la squalifica al 9.2.2008 e la società Acerno con un’ammenda, ritiene il reclamo infondato e, pertanto, da respingere. Infatti, come si evince dagli atti ufficiali ed in particolare dal referto arbitrale, vi fu una selvaggia e violenta aggressione ad opera del De Rosa, a seguito dell’espulsione di quest’ultimo, il quale nell’indifferenza dei dirigenti dell’Acerno colpì il direttore di gara sia sul campo, sia mentre, chiusa la gara, tentava di ricoverarsi nello spogliatoio. La condotta della dirigenza fu certamente omissiva, anche tenuto conto che non fu consentita all’arbitro la chiusura della porta, al fine di agevolare l’irruzione all’interno del suo spogliatoio di alcuni calciatori dell’Acerno, i quali continuavano a contestare e minacciare il direttore di gara. Dal comportamento violento e minaccioso del De Rosa, è sufficiente la sola lettura del referto ospedaliero, dal quale si rilevano le gravi lesioni riportate dall’arbitro, procurate dal De Rosa e non contestate, sul punto, neanche dal reclamo della società Acerno, né in sede di audizione. Pertanto la delibera del G.S. appare congrua ed adeguata alla rilevante gravità dei fatti posti in essere dai protagonisti di questi fatti così come riportati. P.Q.M. DELIBERA di confermare la decisione del G.S. e, per l’effetto, dispone incamerarsi la tassa reclamo non versata.
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