COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 del l’8/5/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CALENA – GARA BAIA LATINA/CALENA DEL 9.3.2003 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 del l’8/5/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CALENA – GARA BAIA LATINA/CALENA DEL 9.3.2003 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo avanzato dalla soc. Calena, esaminati gli atti del fascicolo d’ufficio rileva che le argomentazioni portate a conforto del reclamo non trovano alcun riscontro nella documentazione ufficiale, né nel referto arbitrale che costituisce comunque riferimento e prova privilegiata per la decisione del Giudice. Inoltre la società reclamante non ha offerto alcuna prova oggettiva o documentale per vincere la presunzione da riconoscere al referto del direttore di gara. Ancora, il proposto confronto logico dei riferimenti del verbale, pur evidenziando contrasti di esposizione, non assurgono a rango di prova utile ad inficiare i criteri di valutazione che hanno indotto l’arbitro a sospendere la gara in via definitiva. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di confermare integralmente la decisione del G.S.; dispone l’addebito della tassa non versata sul conto della società reclamante.
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