COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 del l’8/5/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ASI TORRICELLA– GARA A.SAVIGNANO/A.TORRICELLA DEL 30.03.03 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 del l’8/5/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ASI TORRICELLA– GARA A.SAVIGNANO/A.TORRICELLA DEL 30.03.03 – 2^ CAT. La C.D., letti gli atti ufficiali ed il reclamo, rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, va rigettato. Infatti l’ASI Torricella reclama in quanto il calciatore Svignano Nicola, n. 16.11.1978, sebbene squalificato sino al 2.4.2003, ha preso parte alla gara Acli Savignano/ASI Torricella. È opportuno evidenziare che il calciatore Savignano Nicola, che ha partecipato alla gara Elitorres Gesualdo/Acli Savignano, è nato il 25.11.1980, giusta identificazione, con patente auto, da parte del direttore di gara e che il Savignano nato il 25.11.1980 fu squalificato sino al 2.4.2003. Di contro, il calciatore che ha partecipato alla gara in oggetto è Savignano Nicola, nato il 16.11.1978, così come si evince dalla distinta di gara e dalla compiuta identificazione dell’arbitro. Pertanto il Savignano Nicola nato il 16.11.1978 non è mai stato gravato da alcun provvedimento del Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa non versata.
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