COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 95 del il 15/5/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA SPORTING CASALVELINO – CASTELNUOVO CILENTO DEL 10/5/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 95 del il 15/5/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA SPORTING CASALVELINO – CASTELNUOVO CILENTO DEL 10/5/03 Il G.S., letto il referto relativo alla gara in epigrafe, nonché il suo allegato rileva che il direttore di gara sospendeva definitivamente l’incontro al 48° del s.t., perché nel momento in cui si apprestava ad espellere un giocatore della società Castelnuovo Cilento, gli veniva strappato di mano il taccuino e nascosto, oltre ad essere circondato e spintonato da altri giocatori. A questo punto l’arbitro al fine di preservare la propria incolumità si rifugiava nel proprio spogliatoio. Per tali motivi, visto l’art. 12 C.G.S.; DELIBERA di infliggere alla società Castelnuovo Cilento con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli e delle società si rimanda alla lettura della camicia di gara.
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