COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 50 del 19 dicembre 2002 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VITULANO – GARA VITULANO / VITULAZIO DEL 10.11.2002 – PROM.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 50 del 19 dicembre 2002 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VITULANO - GARA VITULANO / VITULAZIO DEL 10.11.2002 - PROM. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato. Invero, dal referto arbitrale, unica fonte privilegiata si evince senza ombra di dubbio, così come anche dall’escussione dello stesso direttore di gara svolta da codesta Commissione che la decisione del G.S. C.U. n. 41 del 14.11.2002 è corretta ed adeguata alla gravità dei fatti narrati. Infatti con reclamo depositato la società Vitulano lamenta, in termini peraltro non sempre contenuti e di critica, l’erronea decisione arbitrale e la non corrispondenza dei fatti sanzionati dal G.S. Anche nel corso dell’escussione del dirigente della società Vitulano si ribadiva l’erronea valutazione arbitrale, chiedendo una molteplicità di accertamenti paragonabili ad una vera e propria indagine istruttoria peraltro preclusa a questa Commissione. Pertanto la valutazione dei fatti così come sanzionati dal G.S. sono gravi e denotano una carica di violenza atipica che non può che essere stigmatizzata da questa C.D. La sanzione inflitta è congrua ed adeguata all’aggressione perpetrata dal calciatore Bosco Marcello il quale si è reso protagonista di episodi continuati che non possono rientrare nella categoria di una condotta “gravemente scorretta” bensì in una condotta violenta ed incontrollata quale colpire l’arbitro con sputi, schiaffi e calci. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Vitulano e dispone d’incamerare la tassa non versata.
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