COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 50 del 19 dicembre 2002 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO QUARTO – GARA PUTEOLANA 1909 / QUARTO DEL 3.11.2002 – PROM. RECLAMO PUTREOLANA – GARA PUTEOLANA 1909 / QUARTO DEL 3.11.2002 – PROM. (riuniti per connessione)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 50 del 19 dicembre 2002 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO QUARTO - GARA PUTEOLANA 1909 / QUARTO DEL 3.11.2002 - PROM. RECLAMO PUTREOLANA - GARA PUTEOLANA 1909 / QUARTO DEL 3.11.2002 - PROM. (riuniti per connessione) La C.D. letti i reclami in oggetto, riuniti per connessione, sentiti a chiarimento l’arbitro e i due assistenti, rileva che: a fine gara il sig. D’Alterio Castrese, dirigente accompagnatore della società Quarto si rivolgeva al calciatore n.8 della soc. Puteolana sig. Irollo Giuseppe con ripetute ingiurie e minacce, questi sentendosi minacciare tentava di aggredire il sig. D’Alterio senza riuscirci perché trattenuto dai compagni di squadra; a questo punto il sig. Irollo veniva aggredito prima dal dirigente D’Alterio che lo colpiva con strattoni calci e schiaffi, facendolo rovinare a terra e poi veniva colpito dai calciatori n. 5, Fiume Gabriele, n. 6, Parente Michele e n. 2, Zicchiero Roberto della società Quarto tutti identificati poiché al momento dei fatti indossavano ancora le maglie; il sig. Irollo, pertanto, reagiva a sua volta per difendersi; rilevato, infine che: la società Quarto ha effettuato la sostituzione del n. 3, sig. D’Aniello, con il n. 14, sig. Nasti, nel corso del secondo tempo; ritenuto pertanto, che dall’esposizione dei fatti sopra indicati il calciatore Irollo va sanzionato solo ed esclusivamente per il tentativo di aggressione ai danni del dirigente D’Alterio e che lo stesso Irollo di contro è stato oggetto di comportamenti violenti e vessatori da parte di più tesserati della squadra avversaria, ritiene di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Irollo, anche per adeguare la punizione sportiva al fatto e di confermare quella inflitta ai calciatori Fiume, Parente e Zicchiero; ritenuto, altresì, che l’arbitro escusso da questa Commissione ha confermato senza ombra di dubbio che la sostituzione tra i calciatori D’Aniello e Nasti è avvenuta nel corso del secondo tempo e non nel primo tempo e che pertanto, non si ha motivo di accogliere il reclamo della società Quarto in quanto il referto è fonte di prova privilegiata; P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo della società Puteolana 1909 e quindi, di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Irollo Giuseppe fino al 7.01.2003; nulla per la tassa non versata; di rigettare il reclamo della società Quarto e di addebitare la relativa tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it