COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 10/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Nuova Unione 95 – Camp. Jun. / Coppa Faveri Gare del 07.09.2002 tra Ostiglia – Nuova Unione (C.U. n. 8 del Comitato Prov. Mantova datato 12.09.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 10/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Nuova Unione 95 - Camp. Jun. / Coppa Faveri Gare del 07.09.2002 tra Ostiglia - Nuova Unione (C.U. n. 8 del Comitato Prov. Mantova datato 12.09.2002) La società F.C. NUOVAUNIONE 95 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ELASSANIADIL e ANIRABDERRAHIM fino al 30.11.2002. Lamentando che la sanzione comminata ai calciatori appare eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: che, letti gli atti, e come descritto dal rapporto arbitrale, risulta evidente che i calciatori Elassani Adil e Anir Abderrahim espulsi dal terreno di giuoco per comportamento gravemente scorretto, a fine gara, colpivano violentemente al volto un calciatore avversario provocandogli conseguenze fisiche. Pertanto la sanzione comminata dal G.S. ai calciatori appare congrua. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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