COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 17/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA: GUDO VISCONTI – CASTANESE – DEL 13.10.2001 – GIRONE M
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°15 del 17/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA: GUDO VISCONTI - CASTANESE - DEL 13.10.2001 - GIRONE M
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società GUDO VISCONTI a far tempo dal 13 minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 6 nato nel 1983 con altro calciatore nato nel 1979 pertanto da tale minuto ha avuto sul terreno di gioco solo il calciatore nato dal 1 gennaio 1981, anziché 2 calciatori previsti dalla vigente normativa;
Richiamato l’art. 34 delle N.O.I.F.
Considerato che il C.U. n° 44 del 30-5-2002 al punto 3.1.1., ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti al Campionato 1a Categoria hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1981 in avanti.
Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate e dato atto che occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 12 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società GUDO VISCONTI la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 2.
b) i provvedimenti disciplinari relativi alla gara sono pubblicati nell’apposita sezione del presente comunicato