COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 24/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA Delibera GARA: VERDELLINESE ZINGONIA-BERBENNESE – Girone D – Del 20-10-2002

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 24/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA Delibera GARA: VERDELLINESE ZINGONIA-BERBENNESE - Girone D - Del 20-10-2002 Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società VERDELLINESE ZINGONIA a far tempo dal 20° minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore n°4 nato nel 1984 con altro calciatore nato nel 1980 pertanto da tale minuto ha avuto sul terreno di gioco solo 1calciatore nato dal 1° gennaio 1981, anziché i 2calciatori previsti dalla vigente normativa. Richiamato l’art.34 delle N.O.I.F. Considerato che il C.U. n°44 del 30-5-02 al punto 3.1.1., ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti ai Campionati 1a Categoria hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1981 in avanti. Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate e dato atto che occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art.12 del C.G.S. PQM DELIBERA a) di comminare alla Società VERDELLINESE ZINGONIA la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.
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