COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 24/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO UNDER 18 GARA: CARAVATE-ORNAGO – del 13.10.2002 – Girone A
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°16 del 24/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO UNDER 18
GARA: CARAVATE-ORNAGO - del 13.10.2002 - Girone A
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 15 del 17.11.2002 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Ornago.
Letto il reclamo presentato regolarmente dalla citata società.
Visti gli atti ufficiali di gara.
Rilevato che la società Caravate ha effettuato, nella gara in oggetto, CINQUE sostituzioni di calciatori in palese violazione di quanto stabilito dall’art. 74 comma 1 delle N.O.I.F. e dal punto 35 delle Decisioni Ufficiali del C.R.L. pubblicato sul C.U. n° 13 del 3.10.2002 a norma dei quali le società appartenenti alla categoria in questione possono effettuare solamentre TRE sostituzioni nel corso di una gara indipendentemente dal ruolo ricoperto dai calciatori sostituiti.
P.Q.S. in accoglimento del reclamo proposto dalla società Ornago
DELIBERA
a) di comminare alla società Caravate la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 giusto il disposto dell’art. 12 del C.G.S.