COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 24/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo COPPA LOMBARDIA 3a CATEGORIA GARA: OLIMPIA ROCCAFRANCA-PADERNESE – DEL 10.10.02 – GIRONE 10
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°16 del 24/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
COPPA LOMBARDIA 3a CATEGORIA
GARA: OLIMPIA ROCCAFRANCA-PADERNESE - DEL 10.10.02 - GIRONE 10
La società Olimpia Roccafranca non si è presentata per la disputa della gara su indicata. Infatti all’ora di inizio della gara stessa non era presente alcun calciatore della citata società e non è stata consegnata alcuna distinta al direttore di gara ciò in quanto, a detta dei dirigenti locali, il campo di gioco risultava impraticabile.
Si ricorda in proposito che la declaratoria dell’impraticabilità del terreno di gioco spetta esclusivamente al direttore di gara.
Non essendo quindi pervenuta da parte della Società stessa idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore, per il mancato arrivo dei calciatori, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F.
DELIBERA
a) di comminare alla Società Olimpia Roccafranca la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, penalizzando altresì la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell’art. 12 comma 3 del C.G.S.;
b) di comminare alla Società Olimpia Roccafranca la sanzione dell’ammenda pari a E 52,00 - 1° Rinunzia - così come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2002/2003 pubblicate sul C.U. n. 1 del 04.07.2002.