COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 24/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Carpenedolo – Camp. Jun. Reg. / Girone I Gare del 28.09.2002 tra Carpenedolo-Rezzato (C.U. n. 13 del C.R.L. datato 03.10.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°16 del 24/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Carpenedolo - Camp. Jun. Reg. / Girone I
Gare del 28.09.2002 tra Carpenedolo-Rezzato
(C.U. n. 13 del C.R.L. datato 03.10.2002)
La società A.C. CARPENEDOLO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il Tecnico BALLINIGIORGIO sino al 13.11.2002.
Lamentando che l’eccessività della sanzione inflitta dal G.S.; in rapporto al comportamento non violento né minaccioso del proprio tecnico.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva:
il G.S., ha comminato la sanzione disciplinare addebitando al Sig. BALLINIGIORGIO un comportamento genericamente “gravemente scorretto”.
Se avesse evidenziato un comportamento violento o minaccioso la sanzione sarebbe certamente più pesante. Nel caso in esame la sanzione inflitta dal G.S. appare del tutto adeguata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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