COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 24/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Belgioioso Costantes – Camp. Jun. Prov. / Girone B Gare del 05.10.2002 tra Belgioioso Costante-Varzi (C.U. n. 9 del Comitato Prov. di PAVIA del 10.10.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 24/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Belgioioso Costantes - Camp. Jun. Prov. / Girone B Gare del 05.10.2002 tra Belgioioso Costante-Varzi (C.U. n. 9 del Comitato Prov. di PAVIA del 10.10.2002) La Commissione Disciplinare letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali osserva che l’arbitro riferisce nel rapporto di aver espulso il calciatore MANZIDANIELE perché questi, dopo aver subito un fallo, reagiva spingendo con le due mani l’avversario. A seguito dell’espulsione, allontanandosi, il calciatore, sempre secondo quanto risulta dal rapporto, fonte primaria e privilegiata di prova, rivolgeva frasi gravemente ingiuriose, irriguardose e minacciose all’arbitro. Di fronte alla precisa ricostruzione del fatto operata dal direttore di gara nessuna rilevanza può avere in questa sede la interessata versione resa dalla società reclamante. La sanzione comminata dal G.S. appare del tutto congrua e non suscettibile di riduzione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it