COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°52 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MUCCIA avverso esito gara Pol. Taurus – A.S. Muccia, del 14.12.2002 – Campionato provinciale di Terza Categoria, girone “F” –

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°52 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MUCCIA avverso esito gara Pol. Taurus – A.S. Muccia, del 14.12.2002 - Campionato provinciale di Terza Categoria, girone “F” - All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 1 a 1, l’A.S. Muccia ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, sono stati schierati due calciatori stranieri, uno dei quali in posizione irregolare per difetto di tesseramento e chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultato che il calciatore Lachheb Abdelghafour, alla data della gara in esame, non era tesserato per la Pol. Taurus e pertanto in posizione irregolare; n visto l’art. 12, n. 5, lett. a) del C.G.S., DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Muccia, per l’effetto infliggendo alla Pol. Taurus la sanzione della perdita della gara per 0 a 2 ed al calciatore Lachheb Abdelghafour la sanzione della squalifica per giorni quindici; b) di restituire la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it