COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°53 DEL 30/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CORINALDO CALCIO F.C. avverso sanzioni merito gara Corinaldo Calcio F.C. – C.S.I. Delfino Fano, del 22.12.2002 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, Girone “B“ – C.U. N. 49 del 09.01.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°53 DEL 30/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CORINALDO CALCIO F.C. avverso sanzioni merito gara Corinaldo Calcio F.C. – C.S.I. Delfino Fano, del 22.12.2002 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, Girone “B“ – C.U. N. 49 del 09.01.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, infliggeva all’allenatore Pietro Camozzi, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 26.2.2003 perché “durante l’intervallo veniva a vie di fatto con un giocatore della squadra avversaria innescando una rissa tra alcuni tesserati delle due Societa’ ed alcuni estranei presenti all’interno dello spazio antistante gli spogliatoi, rissa che veniva prontamente sedata anche grazie all’intervento della Forza Pubblica”, ed alla Società stessa l’ammenda di € 250,00 “per aver permesso, durante l’intervallo, ad alcuni estranei di sostare nello spazio antistante gli spogliatoi, estranei che rimanevano nei pressi nel mentre si sviluppava una rissa tra tesserati delle due Societa’ “. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo il Corinaldo Calcio F.C. assumendo che, nell’occasione, nessuna persona estranea era presente all’interno del recinto di giuoco né tantomeno partecipò alla presunta rissa; negando che il proprio allenatore abbia posto in essere alcun atto di violenza nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, ma che lo stesso tecnico viceversa fu aggredito, senza motivo, da questi e da altri suoi compagni. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’annullamento ovvero una congrua riduzione delle sanzioni impugnate. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni poste a fondamento del gravame, reiterando le richieste ivi già formulate, contestava altresì la decisione del primo Giudice nella parte in cui lo stesso giudicante ha ritenuto il proprio tesserato responsabile di avere innescato una rissa, circostanza questa non corrispondente a verità né peraltro risultante dagli atti ufficiali di gara. In realtà, a dire della Società, il Camozzi, dopo avere risposto con una spinta all’aggressione dell’allenatore della squadra avversaria, fu spinto a terra e colpito con calci e pugni da calciatori e dirigenti avversari, e solo in quel momento si creò la contestata colluttazione, subito sedata per l’intervento pacificatore di calciatori e dirigenti locali e di un sottufficiale dei carabinieri in borghese, presente sugli spalti. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che, nell’intervallo della gara in esame, uscito dal proprio spogliatoio perché richiamato da urla provenienti dall’esterno, vide chiaramente il Camozzi ed un calciatore della squadra ospite che si picchiavano cadendo a terra; la colluttazione tra i due veniva sedata per l’intervento di due carabinieri, di cui uno in divisa, e di alcuni calciatori accorsi nel frattempo. Il medesimo direttore di gara riferiva di avere altresì notato nello spazio antistante gli spogliatoi due o tre persone non autorizzate, subito dopo allontanate. LA COMMISSIONE I. letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; II. rilevato che per rissa debba intendersi conflitto violento fra tre o più persone o fra gruppi di persone si da mettere in pericolo l’incolumità personale, ovvero, come da giurisprudenza costante della Suprema Commissione, una generalizzata colluttazione di litiganti, tutti mossi dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che allo scopo di difendersi reciprocamente; III. rilevato che nel rapporto arbitrale, relativo supplemento e successive dichiarazioni rese in istruttoria dal direttore di gara, non vi sono elementi, oltre a quelli letterali, impropriamente utilizzati, dai quali si possa ritenere che i fatti ivi descritti integrino la fattispecie della rissa, né si possa rimproverare al Camozzi di averla innescata; IV. ritenuto che risulta provata, e non contestata, la partecipazione del medesimo tesserato alla descritta colluttazione con un calciatore della squadra avversaria, nonché la presenza di due o tre persone non autorizzate nello spazio antistante gli spogliatoi; V. ritenuto che i fatti ascritti al Camozzi vadano ridimensionati nella loro obiettiva gravità, e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, ritenuta eccessiva, alla luce della sopra descritta ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie; VI. ritenuta altresì meritevole di riduzione la sanzione inflitta alla Società tenuto conto della obiettiva entità dei fatti, DECIDE I. di accogliere il reclamo come sopra proposto dal Corinaldo Calcio F.C., per l’effetto riducendo l’ammenda ad € 50,00 (cinquanta) e la squalifica inflitta all’allenatore Camozzi Pietro al 31.1.2003; II. di restituire la tassa reclamo.
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