COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°55 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. S. DRIBBLING CALCIO avverso sanzioni merito gara U.S. Acli Villa Musone – A.S. Dribbling, dell’11.1.2003 – Campionato Calcio a Cinque, girone “B“ – C.U. n. 23 del 15.1.2003 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°55 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. S. DRIBBLING CALCIO avverso sanzioni merito gara U.S. Acli Villa Musone – A.S. Dribbling, dell’11.1.2003 – Campionato Calcio a Cinque, girone “B“ – C.U. n. 23 del 15.1.2003 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Prov. di Ancona, con decisione pubblicata sul C. U. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Babini Franco, dirigente della reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 15.5.2003, perché “in seguito all’espulsione di un proprio tesserato, si precipitava in mezzo al terreno di gioco con il chiaro obiettivo di raggiungere l’arbitro ed aggredirlo inveendo, nel contempo, con insulti, minacce e volgarità di ogni tipo; veniva fortunatamente bloccato dai propri giocatori. Invitato ad uscire si rifiutava. Il direttore di gara chiedeva la collaborazione del vice-capitano della squadra Dribbling, il quale, non senza difficoltà, riusciva ad allontanare il sig. Babini Franco il quale, da dietro la recinzione del terreno di gioco, continuava a profferire insulti, offese e minacce”. Il medesimo giudicante comminava altresì la sanzione della squalifica per cinque gare effettive al calciatore Bernardi Stefano, tesserato per la reclamante, perché “ammonito per proteste, piuttosto energiche, a seguito di una decisione arbitrale, si rivolgeva al direttore di gara in modo aggressivo e minaccioso. Espulso abbandonava il campo di gioco solo grazie all’intervento dei propri compagni. Il Bernardi per il resto della partita, dagli spalti, reiterava negli insulti e nelle proteste, oltre ad ironizzare per qualsiasi decisione che veniva presa dall’arbitro”.la sanzione della squalifica fino al 30.6.2004 perché “dopo aver colpito con un forte pugno un giocatore avversario con il pallone non a distanza di gioco, veniva espulso dal direttore di gara; alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava all’arbitro insultandolo e colpendolo con un pugno alla mano procurandogli momentaneo dolore. Veniva poi allontanato dai propri compagni inveendo ancora nei confronti del direttore di gara”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Dribbling assumendo che il Babini, nell’occasione, entrò in campo al solo fine di calmare i propri calciatori e prevenire un’eventuale reazione di uno di loro, appena espulso; negando che lo stesso dirigente, nel contempo, abbia rivolto al direttore di gara insulti, minacce e volgarità di ogni genere, così come viceversa refertato. In realtà, a dire della Società, dopo l’espulsione, il Babini si trattenne in campo per chiedere spiegazioni all’arbitro in merito a tale provvedimento e, una volta fuori del recinto del terreno di gioco, si limitò a richiamare alla calma ed alla concentrazione i propri calciatori, negando che lo stesso abbia insultato, offeso o addirittura minacciato il direttore di gara. In merito al comportamento ascritto al Bernardi, la reclamante asseriva che il proprio calciatore, dopo l’espulsione, abbandonava da solo e compostamente il terreno di gioco, negando che lo stesso abbia poi, dagli spalti, insultato, protestato ed ironizzato nei confronti dell’arbitro. La reclamante, in via istruttoria, chiedeva l’ammissione della prova per testi sui fatti in esame, indicando al tal fine il dirigente responsabile ed i giocatori della squadra avversaria presenti alla gara; nel merito, concludeva chiedendo, rilevatane l’ingiustizia ovvero l’eccessività, la totale o parziale cancellazione delle sanzioni impugnate. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara, ha precisato che sia il Bernardi che il Babini, alla notifica dei relativi provvedimenti di espulsione, si attardavano ad abbandonare il terreno di gioco per rivolgergli frasi offensive, irriguardose e minacciose, reiterando tale comportamenti anche dall’esterno del recinto di gioco e per tutta la durata della gara. LA COMMISSIONE I. letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; II. ritenuta preliminarmente inammissibile in rito la richiesta istruttoria della reclamante di prova per testi sui fatti in esame, a norma dell’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva; III. ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, le condotte poste in essere dai due tesserati vadano ridimensionate nella loro obiettiva gravità e che pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione delle squalifiche ritenute eccessive; DECIDE I. di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla A. S. Dribbling, per l’effetto riducendo la squalifica inflitta al calciatore Bernardi Stefano a quattro gare effettive e l’inibizione al dirigente Babini Franco fino al 30 marzo 2003; di restituire la tassa reclamo.
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