COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°57 del 13/02/2003 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. LORESE avverso sanzioni merito gara A.S. Lorese – Torrese Calcio, del 26.01.2003 – Campionato Regionale Seconda Categoria, girone “F” – C.U. n. 53 del 30.1.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°57 del 13/02/2003 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. LORESE avverso sanzioni merito gara A.S. Lorese – Torrese Calcio, del 26.01.2003 - Campionato Regionale Seconda Categoria, girone “F” - C.U. n. 53 del 30.1.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Martinelli Martino, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 26.3.2003, perché “ espulso per aver colpito un giocatore avversario con uno schiaffo, all’atto di abbandonare il terreno di gioco si avvicinava ad un altro giocatore avversario che si trovava a terra dopo aver subito un fallo di gioco, colpendolo con un pugno al volto. Il giocatore colpito era costretto a lasciare il terreno di gioco”. Avverso tale decisione propone rituale reclamo l’ A.S. Lorese asserendo che il proprio tesserato, dopo il gesto contestato, lasciava immediatamente il terreno di giuoco per raggiungere gli spogliatoi;mentre vi si dirigeva, a causa delle provocazioni di un giocatore avversario che si trovava a terra, lo colpiva leggermente con un “nocchino”, senza procurargli alcuna conseguenza fisica. La medesima reclamante deduceva una disparità di trattamento tra la sanzione comminata al proprio tesserato con quella inflitta al giocatore Fagiani Roberto, che a suo dire avrebbe commesso un fatto più grave e concludeva chiedendo la riduzione della sanzione, ritenuta sproporzionata rispetto al reale accadimento dei fatti. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato che il Martinelli ha messo in atto i comportamenti addebitategli, evidenziando la particolare gravità del colpo inferto all ’avversario, peraltro a terra ed infortunato. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del Martinelli; n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante sia volte a minimizzare il comportamento ascritto al proprio tesserato, sia quelle relative ad una presunta disparità di trattamento nei confronti del Martinelli; n ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare adeguata rilevato che il Martinelli ha messo in atto due distinti comportamenti violenti, di cui il secondo di particolare gravità; DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società A.S. Lorese, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento; b) di incamerare la tassa reclamo addebitandola sul conto della Società.
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