COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°57 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO JUVENTUS CLUB TOLENTINO avverso sanzioni merito gara Juventus Club Tolentino – Helvia Recina del 18.01.2003 – Campionato Regionale Seconda Categoria, girone “E” – C.U. n. 52 del 23.1.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°57 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO JUVENTUS CLUB TOLENTINO avverso sanzioni merito gara Juventus Club Tolentino – Helvia Recina del 18.01.2003 - Campionato Regionale Seconda Categoria, girone “E” - C.U. n. 52 del 23.1.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Fondati Gabriele la sanzione della squalifica per quattro gare “ per avere insultato l’ arbitro dopo una decisone tecnica assunta dallo stesso, spingendolo lievemente in segno di protesta “; all’ allenatore Giusti Andrea la squalifica fino al 19.03.2003 in quanto “ a seguito di una decisione tecnica assunta dall’ arbitro, entrava in campo, tenendo un comportamento gravemente irriguardoso ed intimidatorio nei confronti dell’ arbitro, venendo allontanato da alcuni propri giocatori. Al termine della gara reiterava in tali atteggiamenti. Allontanato.”; al tesserato Cantenne Antonio, nell’ occasione assistente arbitrale di parte, la squalifica fino al 5.03.2003 perché “a seguito di una decisione tecnica assunta dall’ arbitro, tentava di avvicinarsi allo stesso con fare intimidatorio, venendo trattenuto ed allontanato dai propri giocatori. Nel mentre abbandonava il terreno di gioco rivolgeva al direttore di gara frase offensiva”. Avverso tali decisioni propone rituale reclamo la Juventus Club Tolentino, asserendo, anche avanti questa Commissione: I. per quanto riguarda il Giusti che questi si sarebbe limitato ad entrare in campo in modo composto, per chiedere spiegazioni al direttore di gara, senza insultarlo né minacciarlo e di essersi allontanato, dopo l’espulsione, da solo e senza aver messo in atto altri comportamenti, nemmeno al termine della gara; II. per quanto riguarda il Cantenne Antonio, che questi si sarebbe limitato ad una smodata protesta senza mettere in atto condotte violente o usare espressioni ingiuriose, chiedendo peraltro scusa al direttore di gara a fine partita; III. per quanto attiene al Fondati Gabriele che egli avrebbe messo in atto solo una reiterata protesta e che la “ lieve spinta “ si sarebbe in realtà concretata in un lievissimo contatto con la spalla al solo fine di richiamare l’attenzione dell’arbitro. La reclamante in sede di comparizione avanti la Commissione ha rinunciato alla richiesta istruttoria contenuta nel reclamo di prova a discolpa a mezzo della cassetta video della gara. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato i comportamenti messi in atto dal Giusti, durante e dopo la gara, e specificato le condotte poste in essere dal Fondati e dal Cantenne, precisando che quest’ ultimo a fine gara gli ha presentato le proprie scuse per il comportamento tenuto. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguenti responsabilità; n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni svolte dalla società in relazione al comportamento del proprio allenatore e che, viceversa, possa essere positivamente valutato il comportamento successivamente tenuto dal Cantenne; n ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice al Fondati Gabriele sia eccessiva rispetto al comportamento effettivamente tenuto; DECIDE a) di accogliere parzialmente il reclamo come sopra proposto dalla società Juventus Club Tolentino, per l’effetto riducendo a tre gare la squalifica del giocatore Fondati Gabriele e fino al 20 febbraio 2003 la squalifica al signor Cantenne Antonio, confermando l’impugnato provvedimento per quanto riguarda la sanzione inflitta al signor Giusti Andrea; b) di restituire la tassa reclamo.
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