COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°61 DEL 27/02/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VIS CIVITANOVA avverso decisioni merito gara U.S. Caldarola – Vis Civitanova, del 25.01.2003 – Campionato Regionale Juniores, girone “C”- C.U. n. 55 del 6.2.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°61 DEL 27/02/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VIS CIVITANOVA avverso decisioni merito gara U.S. Caldarola – Vis Civitanova, del 25.01.2003 - Campionato Regionale Juniores, girone “C”- C.U. n. 55 del 6.2.2003. La Società Vis Civitanova di Civitanova Marche rivolgeva al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con rituale ricorso, richiesta di vittoria della gara indicata in epigrafe, sostenendo che l’U.S. Caldarola aveva fatto partecipare alla stessa cinque calciatori “fuori-quota”, nati dopo il 1° gennaio 1982, in contrasto con le disposizioni impartite con il C.U. n. 1 del 12 luglio 2002 del Comitato Regionale Marche. Il Giudice Sportivo accertava che alla gara suddetta avevano preso parte cinque calciatori “fuori-quota”, tuttavia riteneva che l’U.S. Caldarola non aveva commesso alcuna infrazione e la gara era pertanto regolare in quanto, attraverso il susseguirsi delle sostituzioni, l’effettiva presenza in campo di “fuori-quota” non aveva mai superato, nelle varie fasi dell’incontro, il tetto massimo di quattro unità. Con tali argomentazioni il medesimo Giudicante rigettava il ricorso con delibera pubblicata sul citato C.U. n. 55. La stessa Società Vis Civitanova ha inoltrato rituale reclamo a questa Commissione, con il quale, ribadendo le argomentazioni già formulate nel precedente gravame, insiste nella richiesta di irrogare all’U.S. Caldarola la punizione sportiva della perdita della gara in esame, rilevando l’erroneità della decisione del primo Giudice. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n vista la disposizione pubblicata sul C.U. n. 1 del Comitato Regionale Marche che consente alle Società partecipanti al Campionato Regionale Juniores di impiegare fino ad un massimo di quattro calciatori “fuori-quota”, nati dal 1° gennaio 1982; n ritenuto che la disposizione in esame debba essere interpretata alla luce dei principi a carattere generale in materia di utilizzazione dei calciatori dettate dalla Federcalcio che impediscono di consentire ad una squadra di potersi avvalere, nel corso della medesima gara, poco importa se contemporaneamente o meno sfruttando le possibilità di sostituzione, dell’apporto agonistico di un numero di atleti “fuori-quota” superiore a quello massimo previsto; n ritenuto pertanto che l’impiego del quinto “fuori-quota” nella gara in esame costituisca violazione delle disposizioni di cui al citato C.U. n.1 del Comitato Regionale Marche per la quale è prevista la sanzione di cui all’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva; DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla Vis Civitanova, per l’effetto, in riforma dell’impugnata delibera, infliggendo all’U.S. Caldarola la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 2 ed al sig. Ottaviani Mario, dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, l’ammonizione con diffida. di restituire la tassa reclamo.
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