COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°63 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. MONSAMPOLO avverso esito gara A.S. Monsampolo – Monteprandone Calcio, del 25.1.2003 – Campionato provinciale di Terza Categoria, girone “L” –

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°63 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. MONSAMPOLO avverso esito gara A.S. Monsampolo – Monteprandone Calcio, del 25.1.2003 - Campionato provinciale di Terza Categoria, girone “L” - All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 1 a 3, l’A.S. Monsampolo ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, sono stati schierati i calciatori Malavolta Sandro, Catanese Roberto, Bamonti Stefano, Iotti Dalton e Luciani Massimo, tutti in posizione irregolare per difetto di tesseramento e chiedendo l’adozione dei conseguenti provvedimenti. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultato che tutti i calciatori, alla data della gara in esame, erano regolarmente tesserati per la Società Monteprandone Calcio e pertanto in posizione regolare; DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Monsampolo; b) di incamerare la tassa reclamo.
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