COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°63 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. C. RAPAGNANO avverso sanzioni merito gara A.C. Rapagnano – Maglianese, del 2.1.2003 – Campionato Seconda Categoria, girone “F” – C.U. N. 55 del 6.2.2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°63 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. C. RAPAGNANO avverso sanzioni merito gara A.C. Rapagnano – Maglianese, del 2.1.2003 – Campionato Seconda Categoria, girone “F” – C.U. N. 55 del 6.2.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C. U. indicato in epigrafe, infliggeva all’A. C. Rapagnano l’ammenda di € 260,00 “per aver un proprio sostenitore durante tutto l’arco della gara insultato un giocatore avversario e per aver permesso al termine dell’incontro ad alcuni esagitati di entrare nel recinto di gioco per insultare l’arbitro, reiterando in tale atteggiamento anche nel momento in cui lo stesso si allontanava dall’impianto sportivo senza che nessun dirigente locale intervenisse a tutela della persona del direttore di gara”. Avverso tale decisione propone rituale reclamo l’ A. C. Rapagnano asserendo che gli insulti da parte del pubblico locale nei confronti di un giocatore avversario, proferiti solo per tutta la durata del secondo tempo e non per l’intero arco della gara, sono dipesi unicamente dal comportamento di quest’ultimo che si rivolgeva al pubblico locale con gesti volgari nel momento in cui il direttore di gara era intento a seguire lo svolgimento dell’azione di gioco. Inoltre, la reclamante sostiene che al termine della gara il cancello era stato aperto al fine di consentire l’uscita di alcuni giocatori sia dell’una che dell’altra squadra, precisando pure che l’arbitro ha abbandonato il terreno di gioco accompagnato dal dirigente incaricato il quale si era anche adoperato ad allontanare un tifoso ospite che rivolgeva insulti al direttore di gara. La ricorrente conclude, per quanto sopra, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che per tutto il secondo tempo il pubblico locale ha insultato un giocatore della squadra avversaria, innervosendolo e che al termine della gara, mentre si trovava negli spogliatoi, qualcuno della Società ospitante, aveva aperto il cancello permettendo ad alcuni tifosi ospiti di entrare sul terreno di gioco. Infine, confermando quanto asserito dalla reclamante, ha riferito di aver lasciato l’impianto sportivo accompagnato dal dirigente del Rapagnano, notando altresì la presenza di un sostenitore ospite che lo insultava. LA COMMISSIONE I. letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; II. ritenuta provata la responsabilità ascritta ai dirigenti della reclamante per l’apertura di un cancello di accesso al campo di gara, permettendo così ad alcuni sostenitori di farvi ingresso; III. ritenuto viceversa che non sono emersi a carico dei medesimi dirigenti della Società sanzionata comportamenti particolarmente negligenti riguardo ai doveri di assistenza del direttore di gara durante l’abbandono di questi dell’impianto sportivo; IV. ritenuto che possa essere pertanto accolta l’istanza della reclamante di riduzione della sanzione, DECIDE I. di accogliere il reclamo come sopra proposto dall’ A. C. Rapagnano, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 100,00 (cento); II. di restituire la tassa reclamo.
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