COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°66 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 22/02/2003 CIVITANOVESE CALCIO S.R.L – CALCIO PORTO S.ELPIDIO
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°66 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
GARA DEL 22/02/2003 CIVITANOVESE CALCIO S.R.L - CALCIO PORTO S.ELPIDIO
A scioglimento della riserva di cui al C.U.n. 61 del 27.02.2003; Esaminato il referto di gara e le distinte della due squadre; Letto il reclamo ,ritualmente preannunciato della Società Porto S.Elpidio con il quale la stessa viene a richiedere la vittoria a tavolino della gara in oggetto per aver la Società Civitanovese impiegato un numero superiore di calciatori fuori quota rispetto a quello previsto dal C.U. n1/15 del 12.07.2002; Verificato che la Società Civitanovese ha effettivamente impiegato numero 5 calciatori fuoriquota, nella specie numero 4 dall'inizio e il quinto calciatore dal 1' del secondo tempo anche se in sostituzione di un altro fuoriquota; Ritenuto che la ratio della norma limitativa dell'impiego di calciatori fuoriquota è quella di consentire il massimo impiego possibile di calciatori rientranti nei limiti di età della competizione in oggetto anche alla luce della tipologia del campionato stesso, ciò fa propendere per un'interpretazione letterale della norma che consente l'utilizzo di un numero massimo di quattro atleti fuoriquota indipendentemente dall'impiego contemporaneo sul terreno di gioco; P.Q.M.
Si decide
Di accogliere il reclamo presentato dalla Società Porto S.Elpidio e di restituire la tassa reclamo;
Di assegnare partita vinta alla Società Porto S.Elpidio con il risultato di: Civitanovese 0, Porto S.Elpidio 2.