COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°66 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. FALCO PIETRARUBBIA merito gara Falco Pietrarubbia – T.S. Verniciatura, del 9.02.2003 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A” – C.U. n. 26 del 12.02.2003 del Comitato Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°66 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. FALCO PIETRARUBBIA merito gara Falco Pietrarubbia – T.S. Verniciatura, del 9.02.2003 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A” - C.U. n. 26 del 12.02.2003 del Comitato Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pesaro, esaminato il rapporto arbitrale della gara in epigrafe, comminava la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2 ad entrambe le Società e l’ammenda di € 50,00 in luogo della penalizzazione di un punto in classifica in base alla seguente motivazione: “ Atteso che la gara non si è disputata per l’assenza delle due squadre; visto che il direttore di gara designato, recatosi al campo, ha trovato sbarrati gli accesi, preso atto che non risulta che il Comitato abbia autorizzato alcunché, pur avendo ricevuto tardivamente un telegramma della Società ospitante con la comunicazione di una inagibilità presunta del campo per neve e che stessa notificazione era stata data anche alla società TS Verniciatura. “ Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Falco Pietrarubbia, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento della delibera del primo Giudice e di poter disputare la gara in questione. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; - rilevato che il direttore di gara nella relazione allegata al rapporto ha espressamente riferito di essersene andato via dall’impianto sportivo ove si sarebbe dovuto disputare l’incontro, alle ore 14.30 in quanto sul posto non era presente nessuna persona; - visto l’art. 54 delle N.O.I.F.; DECIDE a) in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Pol. Falco Pietrarubbia, di annullare l’impugnata delibera, per l’effetto ordinando la effettuazione della gara non disputata, dandone mandato al Comitato Provinciale di Pesaro; b) di restituire la tassa reclamo.
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