COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°70 del 03/04/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO UNIONE SPORTIVA CASTELPLANIO – ANGELI avverso sanzioni merito gara Nuova Lif – Unione Sportiva Castelplanio/Angeli del 28-02-2003 – Campionato Calcio a 5 Serie D, girone “B” – C.U. n. 30 del 5-03-2003.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°70 del 03/04/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO UNIONE SPORTIVA CASTELPLANIO - ANGELI avverso sanzioni merito gara Nuova Lif – Unione Sportiva Castelplanio/Angeli del 28-02-2003 - Campionato Calcio a 5 Serie D, girone “B” - C.U. n. 30 del 5-03-2003. Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Bruschi Andrea la squalifica fino al 31/12/2003 perché “espulso per somma di ammonizione a fine gara, “si scagliava contro l’arbitro”, spintonandolo profferiva ingiurie gravi minacce; questo comportamento provocava l’avvicinarsi di altri due giocatori Chiodi Gianluca e Bruschi Simone e di un tifoso che a loro volta spintonavano ed insultavano il direttore di gara. Il tifoso, incitato dal Sig. Bruschi Andrea, tentava di colpirlo con un calcio ed inseguiva l’arbitro fino allo spogliatoio impedendo con un piede la chiusura della porta e forzando la stessa per entrare senza riuscirvi.” Squalificava inoltre i calciatori Bruschi Simone e Chiodi Gianluca, entrambi fino al 30/11/2003, “per aver partecipato, insieme ad altri due compagni ed a un tifoso al tentativo di aggressione all’arbitro che si è concretizzato in spintonamenti, frasi offensive e pesanti minacce.” Infliggeva infine l’ammenda di € 300,00 alla società Castelplanio – Angeli “per essere un estraneo, a fine gara, entrato nel recinto di gioco per aggredire l’arbitro senza riuscirvi; lo stesso tentava di entrare nello spogliatoio del direttore di gara senza esito. Per avere i propri atleti, dallo spogliatoio adiacente a quello dell’arbitro, rivolto all’indirizzo dello stesso insulti e minacce picchiando, nel contempo, con pugni e calci sulla parete divisoria”. Avverso tale decisione proponeva rituale reclamo la società Unione Sportiva Castelplanio - Angeli, sostenendo, in merito all’ammenda inflitta, che la struttura dell’impianto di Fabriano obbliga ad attraversare il terreno di gioco per raggiungere l’uscita così da non potersi configurare un ingresso abusivo di uno spettatore. Si chiedeva comunque una riduzione della sanzione inflitta. Relativamente alla squalifica dei calciatori, ammetteva che essi avessero offeso e minacciato il direttore di gara, escludendo al contempo che vi fossero stati degli spintonamenti e un tentativo di aggressione allo stesso o l’incitamento ad un tifoso a colpirlo. Chiedeva quindi una sensibile riduzione delle squalifiche inflitte sostenendo che i fatti attribuiti ai propri tesserati fossero stati eccessivamente enfatizzati. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato sia le offese e le minacce sia gli spintonamenti da parte dei tre calciatori tesserati per la ricorrente. Ribadiva anche l’intervento di un tifoso, il quale introdottosi nel corridoio che conduce negli spogliatoi, veniva incitato a colpirlo dal calciatore Bruschi Andrea. Questo tifoso era anche colui che, poco dopo, cercava di impedirgli di chiudere la porta dello spogliatoio. Precisava infine di aver distintamente sentito gli insulti, le minacce e i colpi contro la parete del proprio spogliatoio, provenienti da quello adiacente, occupato dai giocatori della ricorrente. LA COMMISSIONE I. letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; II. rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, come è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità sia della società sia dei calciatori Bruschi Andrea, Bruschi Simone e Chiodi Gianluca; III. ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte a minimizzare ovvero ad escludere il comportamento ascritto ai propri tesserati; IV. ritenuto che le sanzioni inflitte dai primo Giudice appaiono adeguate e che pertanto non possono essere ridotte; DECIDE I. di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Unione Sportiva Castelplanio - Angeli, per l'effetto confermando gli impugnati provvedimenti; II. di incamerare la tassa reclamo.
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