COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°70 del 03/04/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CALDAROLA avverso sanzioni merito gara Porto Potenza Picena – U.S. Caldarola, dell’ 8.3.2003 – Campionato Regionale Juniores, girone “C” – C.U. n. 66 del 13.3.2003.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°70 del 03/04/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. CALDAROLA avverso sanzioni merito gara Porto Potenza Picena – U.S. Caldarola, dell’ 8.3.2003 – Campionato Regionale Juniores, girone “C” - C.U. n. 66 del 13.3.2003.
L’U.S. Caldarola ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 50,00 comminataLe dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche e pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe.
Rileva al Commissione Disciplinare che il reclamo non può essere preso in esame nel merito in quanto trattasi di sanzione inferiore al minimo previsto dall’art. 41,n. 3, lett. d) del C.G.S. e pertanto non impugnabile.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DICHIARA
inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Caldarola.
Si incameri la tassa reclamo.
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