COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°72 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA “A. OMICIOLI” SALTARA avverso esito gara Virtus Moie – Pol. “A. Omicioli” Saltara, del 5.4.2003 – Campionato Regionale Calcio a Cinque, Serie C 2, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°72 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA “A. OMICIOLI” SALTARA avverso esito gara Virtus Moie – Pol. “A. Omicioli” Saltara, del 5.4.2003 - Campionato Regionale Calcio a Cinque, Serie C 2, girone “A”. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini abbreviati per la proposizione dello stesso previsti dalla normativa pubblicata sul C.U. n. 69 del 27 marzo 2003 del Comitato Regionale Marche. Il medesimo gravame risulta infatti pervenuto il 9 aprile 2003, quindi oltre il terzo giorno successivo al 5 aprile 2003, data di effettuazione della gara. PQM La Commissione Disciplinare, DICHIARA inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Pol. “A. Omicioli” Saltara per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it