COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°83 del 08/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SPINETOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Spinetolese – Petritoli, del 30.3.2003 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D“ – C.U. n. 70 del 3.4.2003.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°83 del 08/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO SPINETOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Spinetolese – Petritoli, del 30.3.2003 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D“ – C.U. n. 70 del 3.4.2003.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C. U. indicato in epigrafe, infliggeva alla società Spinetolese, la sanzione dell’ ammenda di € 750,00 “per aver a fine gara un esagitato avvicinato l’arbitro nel mentre lo stesso stava facendo rientro nello spogliatoio colpendolo con un calcio all’addome che procurava forte dolore ed arrossamento della parte colpita. In tale frangente la dirigenza locale non si adoperava in alcun modo per tentare di proteggere il direttore di gara, che poteva poi allontanarsi dall’impianto sportivo scortato dalle Forze dell’Ordine.Successivamente l’arbitro si recava presso l’Ospedale di Fermo dove dopo una visita medica ed esami radiografici gli veniva rilasciato certificato medico con giorni 5 di prognosi s.c”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Società Spinetolese Calcio chiedendo una congrua riduzione dell’ammenda dato che la società era già stata severamente punita con la squalifica del campo. La ricorrente, anche in sede di audizione, contestava il fatto che nessun dirigente si fosse adoperato nella protezione dell’arbitro sostenendo che anzi i propri dirigenti si prodigarono per evitare nuove aggressioni. Quella subita dal direttore di gara, comunque, aveva colto di sorpresa tutti i presenti. In particolare, si sosteneva che l’azione avvenne in una parte del campo lontana dalle panchine e fu tanto repentina che lo stesso addetto all’arbitro, persona comunque di non più giovane età, né altri calciatori o dirigenti poterono intervenire per evitare il fatto.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che nell’occasione della sua aggressione il soggetto che ebbe a colpirlo doveva essere certamente un sostenitore della squadra di casa dato che lo aveva già notato in precedenza contestare alcune sue decisioni. Egli riferisce inoltre di non essersi accorto da dove questi fosse entrato né da dove guadagnò l’uscita, tanto la sua azione fu improvvisa ed inaspettata. Precisava inoltre che il suo aggressore fu allontanato dall’intervento di un calciatore del Petritoli che si trovava nelle sue vicinanze sottolineando che nessun dirigente o calciatore della società ricorrente ebbe ad intervenire in sua difesa.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n rilevato che i fatti ascritti alla società hanno trovato conferma nel rapporto arbitrale e nelle successive dichiarazioni rese dal direttore di gara nella espletata istruttoria;
n ritenuta la responsabilità della società ai sensi degli artt. 2 e 9 C.G.S.;
n ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’ esame degli atti e delle risultanze istruttorie, pur a fronte del permanere della responsabilità per come accertata all’obiettiva gravità dei fatti tuttavia si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione,
DECIDE
a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla Spinetolese Calcio, per l’effetto comminando la sanzione dell’ammenda di € 500,00;
b) di restituire la tassa reclamo.
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