COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°87 del 15/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. CORRADETTI SILVANO avverso sanzioni merito gara S.S. Sarnano – Nuova Cingolana, del 13.4.2003 – Campionato Provinciale Juniores – C.U. n. 36 del 16.4.2003 del Comitato Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°87 del 15/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO SIG. CORRADETTI SILVANO avverso sanzioni merito gara S.S. Sarnano – Nuova Cingolana, del 13.4.2003 - Campionato Provinciale Juniores - C.U. n. 36 del 16.4.2003 del Comitato Provinciale di Macerata.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, comminava, fra le altre relative al medesimo incontro, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2004 al sig. Corradetti Silvano, presidente della S.S. Sarnano ed ad entrambe le Società la sanzione della perdita della gara e l’ammenda di € 200,00.
Le decisioni erano prese perché al 40° del 2’ tempo della gara in esame, sul risultato di 1-1, l’arbitro espelleva il giocatore del Sarnano Sig. Massucci Claudio ed il giocatore della Cingolana Sig. Beccacece David per reciproci atti di violenza; i due rientrando negli spogliatoi tornavano alle mani, spintonandosi e colpendosi con calci; interveniva quindi altro giocatore della Cingolana sig. Biagini Alessandro che colpiva il Massucci Claudio con calci e pugni; a quel punto un signore sconosciuto apriva con la chiave il cancello di acceso al recinto di gioco, vi entrava e colpiva i due giocatori ospiti con calci e pugni ; dopo qualche istante partecipavano alla rissa che si era creata tutti i contendenti; l’arbitro, ritenuto che non vi fossero più le condizioni per proseguire la gara, sanciva la chiusura della stessa e chiedeva tramite cellulare l’intervento dei Carabinieri che, giunti sul posto, riuscivano a riportare la calma e procedevano alla identificazione dello sconosciuto di cui sopra nella persona del Sig. Corradetti Silvano, Presidente della S.S. Sarnano.
Avverso tale decisione, con atto sottoscritto dal sig. Corradetti, ha proposto reclamo la S.S. Sarnano, chiedendo la revoca e/o l’annullamento delle sanzioni impugnate.
Asseriva la reclamante, anche avanti questa Commissione, che il Corradetti stesso intervenne solamente per dividere i due ragazzi espulsi, che si trovavano nei pressi degli spogliatoio e ai quali si era aggiunto un terzo calciatore della Cingolana, con intenzioni certamente fraintese e che scatenarono la rissa generale nella quale lo stesso Sig. Corradetti ebbe la peggio subendo alcuni colpi e venendo scaraventato a terra.
A parere della reclamante tutta la responsabilità dell’accaduto è da attribuirsi ai tesserati e dirigenti della società Nuova Cingolana.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di avere con assoluta certezza visto i tre calciatori, i due espulsi ed un terzo della società Nuova Cingolana, accapigliarsi nei pressi degli spogliatoi e di aver potuto vedere altrettanto bene l’intervento di un terzo personaggio, poi qualificatosi anche a lui come presidente della società Sarnano, scagliarsi contro i due calciatori della Nuova Cingolana colpendone uno con un ceffone e strattonandoli entrambi; da qui nasceva una rissa estesa a tutti, atleti e dirigenti delle due Società, che lo costringeva a sospendere l’incontro.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n rilevata preliminarmente l’inammissibilità del reclamo per la parte riguardante le sanzioni comminate alla Società della perdita della gara e dell’ammenda, in quanto sottoscritto da persona inibita, priva della richiesta legittimazione a rappresentarla;
n rilevata l’ammissibilità del gravame del Corradetti in proprio per la sanzione che lo ha riguardato personalmente;
n rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni rese dal direttore di gara in istruttoria, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del Corradetti;
n ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare adeguata e che pertanto non può essere ridotta,
DECIDE
a) di dichiarare inammissibile il reclamo in merito ai provvedimenti riguardanti la S.S. Sarnano;
b) di respingere il reclamo come sopra proposto in proprio dal sig. Corradetti Silvano, per l’effetto confermando la sanzione impugnata;
c) di incamerare la tassa reclamo.
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