COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°91 del 29/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. VIS STELLA avverso esito gara A.C. Atletico Colli – S.S. Vis Stella, del 17.5.2003 – Play-off Terza Categoria, girone “L”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°91 del 29/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. VIS STELLA avverso esito gara A.C. Atletico Colli – S.S. Vis Stella, del 17.5.2003 - Play-off Terza Categoria, girone “L”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 0, la S.S. Vis Stella ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Gabrielli Johnny in posizione irregolare perchè gia tesserato a favore della reclamante con matricola n. 2.837.256.
La medesima reclamante concludeva chiedendo l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico dell’A.C. Atletico Colli e conseguentemente l’aggiudicazione della stessa a proprio favore.
L’A.C. Atletico Colli, con missiva del 22.5.2003, faceva pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara,
n rilevata preliminarmente l’inammissibilità delle controdeduzioni della Società resistente per difetto di contraddittorio, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio delle stesse alla controparte, ai sensi dell’art. 29, n. 7, del C.G.S.;
n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche dai quali è risultato che il calciatore Gabrielle Johnny, nato il 16.4.1978 è tesserato a favore della S.S. Vis Stella, a far data dal 15.9.1995; mentre il calciatore Gabrielli Johnny, nato anch’egli il 16.4.1978, è tesserato a favore dell’A.C. Atletico Colli dal 21.12.2001;
n rilevato che trattasi di unica e medesima persona il cui cognome risulta erroneamente registrato in occasione del primo tesseramento a favore della S.S. Vis Stella, la quale provvedeva in data 1.9.2000 al trasferimento del calciatore Gabrielli Johnnj al G.S. Capolinea, con lista n. 091073;
n verificato che l’Atletico Colli tesserava regolarmente a proprio favore il calciatore Gabrielli Johnny con richiesta n. 144472 del 21.12 2001 avendo il G.S. Capolinea posto il medesimo calciatore in lista di svincolo in data 18.12 2001;
n ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha preso parte alla gara in esame in posizione regolare essendo lo stesso correttamente tesserato per l’Atletico Colli,
PQM
respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Vis Stella ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito e la trasmissione degli atti al medesimo C.R.M. per i provvedimenti di propria competenza in merito alla posizione di tesseramento del ridetto calciatore.
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