COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°96 del 19/06/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. CAMPUS PONTE S. GIACOMO avverso sanzioni merito gara Pol. Campus Ponte S. Giacomo – Real Monte Urano, del 2.5.2003 – Campionato Provinciale Calcio a 5, serie “D”, girone “D” – C.U. n. 41 del 7.5.2003 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°96 del 19/06/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. CAMPUS PONTE S. GIACOMO avverso sanzioni merito gara Pol. Campus Ponte S. Giacomo – Real Monte Urano, del 2.5.2003 - Campionato Provinciale Calcio a 5, serie “D”, girone “D” - C.U. n. 41 del 7.5.2003 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Monterubbianesi Giorgio la sanzione della squalifica fino al 30.6.2006, perché “spingeva un compagno addosso all’arbitro facendolo sbattere contro la recinzione. A fine gara con altri compagni accerchiava e minacciava il Direttore di gara”, a Campifioriti Leonardo la sanzione della squalifica fino al 31.10.2004, perche’ “a fine gara, dopo aver accerchiato e minacciato l’arbitro lo spingeva e lo strattonava. Inoltre lanciava contro lo stesso una bottiglia di plastica colpendolo ad una gamba”, a Ferranti Marco la sanzione della squalifica fino al 31.10.2004, perche’ “a fine gara, dopo aver accerchiato e minacciato l’arbitro lo spingeva e lo strattonava insieme ad alcuni compagni di squadra. Cercava inoltre di aggredirlo ma riusciva soltanto a sfiorarlo”, a Lupi Renzo la sanzione di 8 gare di squalifica, “per aver, a fine gara, con alcuni compagni accerchiato e minacciato l’arbitro”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la Pol. Campus Ponte S. Giacomo, asserendo che il giocatore Monterubbianesi non aveva spinto un compagno addosso all’arbitro, ma che nella concitazione della segnatura di una rete da parte avversaria aveva accidentalmente urtato un proprio compagno finito poi contro il direttore di gara. A fine gara i giocatori Monterubbianesi, Campifioriti e Ferranti si erano limitati solo ad inveire contro l’arbitro, senza minacciarlo e senza toccarlo. La reclamante, anche avanti questa Commissione, concludeva chiedendo pertanto una riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive rispetto al reale accadimento dei fatti; in particolare sosteneva che gli episodi di aggressione refertati dall’arbitro non sarebbero mai accaduti, essendosi limitati i giocatori ad accerchiare il direttore di gara ed ad insultarlo. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Monterubbianesi intenzionalmente spinse un suo compagno contro di lui, facendoli finire entrambi contro la rete di recinzione; che a fine gara, gli si avvicinarono alcuni calciatori locali, tra i quali lo stesso Monterubbianesi, Campifioriti, Ferranti e Lupi che lo accerchiarono insultandolo e minacciandolo; che il Campifioriti gli tirò anche una bottiglia di plastica, che lo raggiungeva alla gamba sinistra; che il Ferranti tentò di colpirlo con un pugno, da egli schivato. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità dei calciatori sanzionati; n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte a minimizzare ovvero ad escludere il comportamento ascritto ai propri tesserati; n ritenuto comunque, in ossequio ai criteri retributivi costantemente seguiti in casi simili, di dover accogliere la richiesta della reclamante di riduzione delle squalifiche, pur a fronte del permanere delle responsabilità per come accertate; n ritenuto altresì che vadano differenziate le condotte dei calciatori, in quanto se tutti parteciparono all’accerchiamento, il Ferranti tentò anche di colpire il direttore di gara, il Campifioriti gli lanciò contro una bottiglia di plastica ed il Monterubbianesi spinse contro di lui un proprio compagno, PQM - accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Campus Ponte San Giacomo, per l’effetto riducendo la squalifica dei calciatori Ferranti Marco al 30 agosto 2004, Campifioriti Leonardo al 30 maggio 2004, Monterubbianesi Giorgio al 31 dicembre 2003 e Lupi Renzo a 4 giornate di gara; - ordina restituirsi la tassa reclamo.
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