COMITATO REGIONALE CAMPANIA – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 13/12/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO A.D. SANT’ANGIOLESE – GARA VIRTUS CARANO / A.D. S.ANGIOLESE DEL 24/11/01
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 13/12/2001 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO A.D. SANT’ANGIOLESE - GARA VIRTUS CARANO / A.D. S.ANGIOLESE DEL 24/11/01
Il G.S., letto il referto arbitrale nonché sentito l’arbitro a chiarimento, rilevato che il reclamo è ritualmente preannunziato e tempestivamente motivato, nel merito rileva che è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che l’arbitro aveva fatto partecipare alla gara un calciatore della società Virtus Carano senza procedere all’identificazione dello stesso. Invero, l’arbitro sentito a chiarimento affermava con certezza di aver identificato il calciatore a mezzo C.I., personalmente e solo per mero errore la società Virtus Carano non aveva trascritto i dati sulla distinta. Per tali motivi;
DELIBERA
di rigettare il reclamo e di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.