COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 67 del 20/2/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ARCO BOYS POGGIOMARINO – GARE ATL.S.GIUSEPPE/ARCO BOYS POGGIOMARINO DEL 22.12.2002 E VIRTUS S.GIUSEPPE / ARCO BOYS POGGIOMARINO DEL 5.1.2003 – 3^ cat.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 67 del 20/2/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ARCO BOYS POGGIOMARINO – GARE ATL.S.GIUSEPPE/ARCO BOYS POGGIOMARINO DEL 22.12.2002 E VIRTUS S.GIUSEPPE / ARCO BOYS POGGIOMARINO DEL 5.1.2003 – 3^ cat. La C.D., letti i reclami avverso le decisioni con le quali il G.S. comminava al calciatore Di Sarno Giuseppe, con riferimento alla gara Atltico S.Giuseppe/Arco Boys Poggiomarino del 22.12.2002 la squalifica fino al 9.7.2003 e al calciatore Guadagno Vincenzo, con riferimento alla gara Virtus S.Giuseppe/Arco Boys Poggiomarino del 5.1.2003 la squalifica fino al 09.01.2007, letti i referti arbitrali e il supplemento, rileva che il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore Di Sarno Giuseppe è parzialmente fondato e merita accoglimento. Invero dalla documentazione suddetta emerge la non particolare gravità dei fatti; il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore Guadagno Vincenzo è infondato e non può essere accolto. Invero, dal referto di gara e dal supplemento emerge con tutta chiarezza la gravità del comportamento del predetto calciatore il quale, dopo aver profferito ingiuria e tentato di aggredire il d.d.g., colpiva quest’ultimo con un ceffone al collo, provocandogli forte dolore e perdita di equilibrio P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore Di Sarno e di ridurre la stessa fino al 22.4.2003; di rigettare il reclamo avverso la squalifica del calciatore Guadagno; nulla per la tassa non versata.
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