COMITATO REGIONALE CAMPANIA – ATTIVITÀ RICREATIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 19 del 12 settembre 2002 – pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA M.S. BOYS – FAPPAIS DEL 21/08/02 TORNEO C/5

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - ATTIVITÀ RICREATIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 19 del 12 settembre 2002 - pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA M.S. BOYS - FAPPAIS DEL 21/08/02 TORNEO C/5 Il G.S., vista la nota del 5/9/02, protocollo n. AR/10/ad, con la quale il responsabile del Settore per l’Attività Ricreativa comunicava a questo Giudice che il calciatore, Castaldi Francesco, nato il 30/11/74 (M.S. Boys) durante la gara in epigrafe, e segnatamente alla notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione ingiuriava e minacciava reiteratamente entrambi gli arbitri, offendendo anche gli Organi Federali. Letto il regolamento per l’Attività Ricreativa pubblicato sul C.U. n. 214/1998 e, segnatamente, l’art. 12 che demanda al G.S. l’adozione di sanzioni disciplinari di durata superiore a quelle dello svolgimento del Torneo. Considerato che, infine, il predetto calciatore benché non più tesserato con società affiliate a questo C.R.C. risulta invece esserlo stato per l’Attività Ricreativa durante la commissione dell’episodio avanti descritto. Per tali motivi, visto l’art. 14 C.G.S.; DELIBERA di comminare al calciatore Castaldi Francesco la sanzione disciplinare della preclusione al tesseramento fino al 15/10/2002 per società affiliate alla F.I.G.C., compreso il Settore delle Attività Ricreativo Amatoriali.
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