COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Attività Ricreativa – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 20 del 20 settembre 2002 – pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA ATLETICO PETIT CAFE’ – CASAL DI PRINCIPE DEL 22/6/02 – TORNEO DI CARINARO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Attività Ricreativa – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 20 del 20 settembre 2002 - pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA ATLETICO PETIT CAFE’ - CASAL DI PRINCIPE DEL 22/6/02 - TORNEO DI CARINARO Il G.S., vista la nota del 10/9/02, protocollo n. A.R./17/ad, con la quale il responsabile per l’Attività Ricreativa comunica a questo Giudice che il calciatore Lagravanese Antonio, nato il 21/5/1981 (Casal di Principe), durante la gara in epigrafe, minacciava l’arbitro; comunicava altresì, che il dirigente Natale Bernardo (Casal di Principe) colpiva l’arbitro con un calcio ai testicoli, tentando poi nuovamente di aggredirlo e non riuscendovi per il repentino allontanamento dello stesso direttore di gara; comunica, altresì, che il dirigente Cottuno Silverio (Casal di Principe) tentava di colpire l’arbitro, non riuscendovi perché trattenuto. Letto il Regolamento per l’attività Ricreativa pubblicato sul C.U. n. 214/1998 e, segnatamente, l’art. 12 che demanda al giudice sportivo Regionale l’adozione di sanzioni disciplinari di durata superiore a quella dello svolgimento del torneo. Considerato infine che il predetto calciatore risulta tesserato con società affiliata a questo C.R.C. mentre i citati dirigenti risultano esserlo stati per l’Attività ricreativa durante la commissione degli episodi avanti descritti. Per tali motivi, visto l’art. 14 C.G.S.; DELIBERA di comminare al calciatore Lagravanese Antonio la squalifica fino al 30/10/2002; di comminare ai dirigenti Natale Bernardo e Cottuno silverio, rispettivamente, la preclusione al tesseramento per società affiliata alla F.I.G.C., compreso il Settore delle Attività Ricreativo Amatoriali, fino al 31/12/2005 e al 30/11/2002.
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