COMITATO REGIONALE CAMPANIA – ATTIVITÀ AMATORI – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 13/12/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA S. ANASTASIA / AZZURRA DEL 1/12/01

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - ATTIVITÀ AMATORI – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 13/12/2001 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA S. ANASTASIA / AZZURRA DEL 1/12/01 Il G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 37 del 6/12/01, pag. 769, convocato e sentito l’arbitro, rileva che: al 13° del s.t., nel mentre l’arbitro assegnava un calcio di rigore alla socità Azzurra, veniva affrontato minacciosamente dal calciatore della società S. Anastasia, Manfellotto Ciro, il quale tentava di colpirlo con una testata, non colpendolo perché prontamente fermato dallo stesso direttore di gara. Subito dopo, l’assistente di parte del S. Anastasia, Rivellini Gennaro, aggrediva verbalmente l’arbitro, che provvedeva ad allontanarlo. All’atto di tale allontanamento, gli si avvicinava il calciatore del S. Anastasia, Maione Luigi, il quale lo insultava e lo colpiva, una prima volta, con un pugno alla tempia e uno schiaffo al viso e una seconda volta con un altro schiaffo alla nuca che determinava la perdita dell’equilibrio dell’arbitro, che si accasciava in ginocchio. In tale ultima circostanza, l’arbitro, veniva anche colpito con un calcio allo stinco dal calciatore della società S. Anastasia, Riviello Roberto. A questo punto, l’arbitro, ritenendo non più sussistenti le condizioni per proseguire la gara, ne dichiarava anzitempo la fine. Considerato che le responsabilità per quanto verificatosi è da addebitare esclusivamente alla società S. Anastasia, i cui dirigenti hanno tenuto un comportamento di indifferenza deprecabile. Per tali motivi, visto l’art. 12 C.G.S.; DELIBERA di comminare alla società S. Anastasia la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 nonché l’ammenda di £. 1.030.000, di cui £. 30.000 per assenza della F.P., con DIFFIDA DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO in corso di recidiva. Si rimanda alla camicia di gara per i provvedimenti disciplinari ai singoli.
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