COMITATO REGIONALE CAMPANIA – COPPA CAMPANIA DI CALCIO FEMMINILE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 57 del 16 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA CILENTO 2000 – PONTECAGNANO GIRLS DEL 9/1/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - COPPA CAMPANIA DI CALCIO FEMMINILE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 57 del 16 gennaio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA CILENTO 2000 - PONTECAGNANO GIRLS DEL 9/1/03 Il G.S., letto il referto arbitrale, nonché la comunicazione della società Pontecagnano Girls; rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza della società ospite; che la giustificazione, addotta da tale società non configura la causa di forza maggiore perché manca l’accertamento in loco delle forze dell’ordine. Per tali motivi, visto il regolamento di Coppa Campania di Calcio Femminile 2002/2003, pubblicato sul C. U. n. 49/50 del 13 - 19 dicembre 2002; DELIBERA in applicazione dell’art. 12 C.G.S. di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 a carico della società Pontecagnano Girls, la relativa ammenda di € 103,00 e l’esclusione dalla relativa competizione.
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