COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico: A.S. Santa Sofia, Pol. Interclub Santa Teresa Riva, Pol. Aciplatani Calcio, A.S. Città di Bagheria, Partitico Audace, A.S. Randazzo, A.C. Caltagirone, A.s. Virtus Ispica, per violazione art. 1, C.G.S. – Proc. n° 10/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico: A.S. Santa Sofia, Pol. Interclub Santa Teresa Riva, Pol. Aciplatani Calcio, A.S. Città di Bagheria, Partitico Audace, A.S. Randazzo, A.C. Caltagirone, A.s. Virtus Ispica, per violazione art. 1, C.G.S. – Proc. n° 10/A – Con singole note del 27.9.2002 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto per avere le stesse iscritto nelle rispettive distinte di gara il nominativo di un tecnico permettendogli l’accesso in panchina, senza averne preventivamente richiesto il tesseramento; La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestato l’addebito, ha fissato l’udienza di trattazione per il giorno 15.10.2002, celebratosi nella contumacia delle deferite. Soltanto la Società Caltagirone ha inviato un nota difensiva, in conducente ai fini del decidere, nella quale evidenzia alcune difficoltà “organizzative” societarie; Premesso quanto sopra, questa Decidente osserva che il deferimento si appalesa fondato alla luce agli atti in possesso di questo Comitato; Il comportamento in esame viola il precetto di cui all’art. 40, Regolamento L.N.D.; P.T.M. DELIBERA: Di infliggere a ciascuna Società in oggetto, l’ammenda di Euro 500 ciascuna, con diffida a regolarizzare la propria posizione entro il termine di giorni 15 dal presente provvedimento a pena di ulteriori sanzioni; Si comunichi alle parti interessate il presente provvedimento.
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