COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VALGUARNERA (PA) – (avverso squalifica campo fino al 30.6.2003; ammenda Euro 775; squalifica dirigenti Gulina Gaetano fino al 31.12.2007; Profeta Salvatore al 31.12.2007; Cultraro Salvatore al 31.12.2004; Litteri Domenico al 31.10.2003; squalifica calciatore Napoli Filippo per 4 gare – GARA VALGUARNERA/BARRESE del 23.2.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D” – C.U. n° 42 del 26.2.2003) – Proc. n° 277/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VALGUARNERA (PA) – (avverso squalifica campo fino al 30.6.2003; ammenda Euro 775; squalifica dirigenti Gulina Gaetano fino al 31.12.2007; Profeta Salvatore al 31.12.2007; Cultraro Salvatore al 31.12.2004; Litteri Domenico al 31.10.2003; squalifica calciatore Napoli Filippo per 4 gare – GARA VALGUARNERA/BARRESE del 23.2.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D” – C.U. n° 42 del 26.2.2003) – Proc. n° 277/A – Ricorre la Società interessata avverso i provvedimenti in epigrafe indicati sostenendo che gli stessi sono frutto di una refertazione degli ufficiali di gara preconcetta, preordinata, falsa, contenuta in un “castello diffamatorio, costruito ad arte” in danno della Società ricorrente e suoi tesserati; ammette che l’arbitro sia stato aggredito da alcuni tifosi, fatto certamente da condannare; attraverso una propria versione dei fatti contesta la responsabilità statuita a carico dei propri tesserati che non sarebbero responsabili di quanto loro attribuito, anzi in talune circostanze si sarebbero prodigati ad assistere l’arbitro; invoca, a sostegno, i rapporti dei collaboratori ufficiali dell’arbitro (assistenti arbitrali) e del Commissario di campo che scagionerebbero i tesserati, addebitando gli incresciosi incidenti ai soli sostenitori; conclude chiedendo la declaratoria di una responsabilità dei dirigenti, la rideterminazione, in modo congruo, della squalifica del campo, la rideterminazione dell’ammenda. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, osserva: Il verbale di gara indica e riferisce, in maniera inequivoca, i gravi atti di violenza consumati in danno dell’arbitro; e’ certo che i sostenitori, responsabili dell’aggressione posta in essere, sono stati facilitati ad entrare in campo attraverso un cancello appositamente aperto; I motivi di difesa, quando invocano i rapporti degli assistenti arbitrali e del Commissario di Campo non trovano, nei rapporti stessi, validi riscontri idonei a scagionare la responsabilità diretta ed oggettiva della ricorrente Società; I fatti verificatisi hanno contenuto di violenza di particolare gravità con conseguenze altrettanto gravi alla salute del direttore di gara; Nella generale considerazione di quanto accaduto non possono trovare ingresso i motivi di difesa sostenuti ed intesi a sminuire le responsabilità nascenti; La sanzione dell’ammenda e della squalifica del campo trovano la loro legittima adozione dei fatti consumati da tesserati e sostenitori che determinano la responsabilità oggettiva della società alla quale appartengono; va solo annotato che gli addetti al servizio d’ordine privato, organizzato dalla Società, non si sono adoperati a porre in essere quanto loro dovuto (vedi rapporto del C.C.), si sono resi responsabili della loro condotta come indicato negli atti ufficiali di gara, ma non si evince dagli stessi i singoli atti loro attribuiti e la relativa individuazione soggettiva. Ciò posto; DELIBERA: di confermare l’ammenda, la squalifica del campo a carico della Società Pol. Valguarnera; la squalifica del calciatore Napoli Filippo, di determinare a tutto il 31.12.2004 la inibizione dei dirigenti Gulina Gaetano, Profeta Salvatore, confermando quella a carico di Cultraro Salvatore e Litteri Domenico (art. 14 C.G.S.), tutti della Pol. Valguarnera; di trasmettere gli atti alla Presidenza del C.R.S. per le espressioni contenute nell’atto di appello; senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it