COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.P. RIBERA 1954 (AG) – (avverso inibizione Presidente Sig. Emanuele Sala per cinque anni (9.03.2008) – GARA RIBERA 1954/TEN.TITI’ CONSIGLIO TERRASINI del 9.03.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A” – C.U. n. 44 del 12.03.2003) – Proc. n. 314/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.P. RIBERA 1954 (AG) - (avverso inibizione Presidente Sig. Emanuele Sala per cinque anni (9.03.2008) - GARA RIBERA 1954/TEN.TITI’ CONSIGLIO TERRASINI del 9.03.2003 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A” - C.U. n. 44 del 12.03.2003) - Proc. n. 314/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in merito all’inibizione inflitta al Presidente Sig. Emanuele Sala per cinque anni e cioè fino al 9.03.2008 e con il quale viene chiesto l’annullamento del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo perché, secondo la tesi difensiva della predetta Società, si tratta di episodi avvenuti dopo che l’arbitro aveva fischiato la fine dell’incontro che, pertanto, si è concluso regolarmente. Ribadisce, altresì, che il comportamento del Presidente del Ribera sarebbe stato provocato dalla contestazione che proveniva dagli spalti e perché i tifosi erano oltremodo agitati, lo stesso con il suo slancio abbia difeso l’arbitro e tale comportamento sia stato scambiato per un atto di aggressione. Infine la Società nelle proprie difese afferma che non è da escludere che nella ressa creatasi alla fine della partita lo stesso Presidente accorso per evitare episodi spiacevoli sia stato spintonato da qualcuno e finito addosso all’arbitro. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed il supplemento del rapporto di gara rileva che l’arbitro della gara in oggetto ha redatto un referto in maniera chiara ed inequivocabile, puntigliosa e fotografica dei fatti ed eventi accaduti cronologicamente durante tutto l’arco dell’incontro; Nessun dubbio può essere messo sia sui fatti e loro gravità nel loro evolversi, sia negli autori identificati perfettamente dal direttore di gara; le difese svolte dalla Società non trovano alcun riscontro negli atti del presente procedimento ed in particolare per la qualifica dei soggetti interessati alla aggressione (Sig. Franco Tornambè allenatore già squalificato e Sig.Emanuele Sala, Presidente della Società appellante) che dovrebbero dare l’esempio a tutti i tesserati prima ed ai tifosi poi, non meritano alcuna diminuizione della pena inflitta; P.Q.M. DELIBERA di rigettare l’appello come sopra proposto confermando i provvedimenti messi in primo grado con addebito della tassa reclamo, non versata pari ad Euro 103.
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