COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MASSANNUNZIATA di Mascalucia – (avverso ammenda di Euro 1000 e squalifiche calciatori Coco Fabio e Coco Vito Marcello fino al 6.03.2003 e punizione sportiva perdita gara per 0 – 2 – GARA S.PIO X/MASSANNUNZIATA del 6.03.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”E”) – Proc. n. 316/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MASSANNUNZIATA di Mascalucia - (avverso ammenda di Euro 1000 e squalifiche calciatori Coco Fabio e Coco Vito Marcello fino al 6.03.2003 e punizione sportiva perdita gara per 0 - 2 - GARA S.PIO X/MASSANNUNZIATA del 6.03.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”E”) - Proc. n. 316/A L’appellante riferisce i fatti come descritti dal dirigente-calciatore Lizzio Antonino, chiedendo l’annullamento dell’ammenda la riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori Coco Fabio e Coco Vito Marcello e infine la ripetizione della gara; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Nessuna riduzione può essere concessa in relazione alle squalifiche a carico dei calciatori Coco Fabio e Coco Vito Marcello (questi peraltro capitano della squadra), trattandosi di atti di violenza di particolare gravità, valutando le condizioni in cui gli atti stessi si sono manifestati e tenuto conto altresì delle conseguenze davvero gravi che tali atti hanno determinato alla salute del direttore di gara; 2) In considerazione della qualità di capitano della squadra di Coco Vito Marcello e considerato altresì che lo stesso si è reso autore del più grave degli atti descritti dal direttore di gara non si ravvisa quanto indicato a discolpa dell’appellante, né diversamente può concludersi per il fatto di Coco Fabio, altrettanto grave. 3) Tanto la sanzione dell’ammenda che la punizione sportiva della perdita della gara derivano dal fatto dei calciatori predetti che hanno reso impossibile la prosecuzione della gara e determinato la responsabilità oggettiva della Società alla quale appartengono; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto dall’A.S. Massannunziata; con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 103).
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