COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A. POL. SETTECANNOLI (PA) – (avverso inibizione fino al 31.12.2003 del Sig. Fragiglio Salvatore; squalifica per 6 gare al calciatore Di Paola Antonino; ammenda Euro 100 – GARA SETTECANNOLI/PARMONVAL del 16.3.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 45 del 19.3.2003) – Proc. n° 333/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A. POL. SETTECANNOLI (PA) – (avverso inibizione fino al 31.12.2003 del Sig. Fragiglio Salvatore; squalifica per 6 gare al calciatore Di Paola Antonino; ammenda Euro 100 – GARA SETTECANNOLI/PARMONVAL del 16.3.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 45 del 19.3.2003) – Proc. n° 333/A - Ricorre ritualmente la Società A.Pol. Settecannoli avverso i provvedimenti di 1° grado del G.S., ritenendoli eccessivi rispetto ai fatti effettivamente accaduti e chiedendone un riesame; Sostiene l’appellante che non intende: “…. entrare nel merito del giudizio arbitrale, né tanto meno contestare i provvedimenti disciplinari del G.S ……. ma intende contestare totalmente quanto descritto dal direttore di gara …..” La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: Il Sig. Fragiglio Salvatore risulta iscritto sulla distinta presentata dalla propria Società in qualità di “Forza Pubblica Sostitutiva, solo ospitante” e pertanto addetto all’ordine e a sedare eventuali atti non regolamentari, invero la condotta dello stesso, quale si evince dalla lettura del rapporto di gara che risulta inequivocabilmente e chiaramente descritta, è offensiva, minacciosa e reiteratamente aggressiva e pertanto non merita di alcuna riforma, tenuto conto della funzione espletata; nessun dubbio emerge in ordine alla deprecabile condotta tenuta dal calciatore Di Paola Antonino nei confronti dell’arbitro di cui lo stesso ne fa puntuale e precisa descrizione. A riguardo, però, e’ dato rilevare che detto comportamento non ha avuto conseguenze fisiche in danno del direttore di gara; P.Q.M. DELIBERA: l’inammissibilità dell’appello in ordine all’ammenda di Euro 100 perché non impugnabile ai sensi dell’art. 41 n° 3 lettera d) del C.G.S.; di confermare l’inibizione fino al 31.12.2003 a carico del Sig. Fragiglio Salvatore; di determinare in 4 gare la squalifica a carico del calciatore Di Paola Antonino; per gli effetti, senza addebito di tassa.
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