COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico: S.C. Cephaledium, per violazione art. 1 C.G.S. – Proc. n° 285/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 47 del 2/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO
Procedimento a carico: S.C. Cephaledium, per violazione art. 1 C.G.S. – Proc. n° 285/A –
Con nota del 4.3.2003, il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto, per avere inserito in distinta di gara il nominativo di un tecnico, permettendogli l’accesso in panchina senza averne richiesto il preventivo tesseramento;
La Commissione Disciplinare, contestato ritualmente l’addebito, ha fissato l’udienza dibattimentale per il giorno 1.4.2003 celebratosi nella contumacia della deferita;
Attesa la natura documentale del presente procedimento, va ritenuto fondato il proposto deferimento alla luce degli atti in possesso del Comitato deferente, in quanto nessuna prova contraria e’ stata offerta dalla incolpata;
Per tali motivi, ritenuto che la fattispecie in esame integra la violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva che fissa i principi di lealtà sportiva ai quali i tesserati devono ispirarsi;
DELIBERA:
di infliggere alla Società S.C. Cephaledium l’ammenda di Euro 500 per i motivi in premessa, con diffida a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di giorni 15 dal presente provvedimento a pena di ulteriori più gravi sanzioni;
Il presente provvedimento sarà comunicato a cura del Comitato, alle parti interessate.
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