COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 48 del 9/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare PARTINICO AUDACE CALCIO (PA) – (avverso squalifica calciatore D’Amico Salvatore 3 gare – GARA PETROSINO/PARTINICO AUDACE del 23.3.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “A” – C.U. n° 46 del 27.3.2003 ) – Proc. n° 336/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 48 del 9/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
PARTINICO AUDACE CALCIO (PA) – (avverso squalifica calciatore D’Amico Salvatore 3 gare – GARA PETROSINO/PARTINICO AUDACE del 23.3.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “A” - C.U. n° 46 del 27.3.2003 ) – Proc. n° 336/A –
Ricorre l’odierna appellante giudicando la sanzione inflitta al proprio tesserato eccessiva, chiedendone una congrua riduzione in relazione ai fatti realmente accaduti;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed i motivi di appello, osserva:
Il verbale di gara indica e riferisce, in maniera inequivoca, l’infrazione nella sua reale dinamica, sia oggettiva che soggettiva. Tuttavia, essendosi concretata in mere affermazioni labiali, senza alcuna ulteriore conseguenza fisica a danno del direttore di gara, appare di giustizia, a questa Decidente, riconsiderare il “quantum” afflittivo come da dispositivo;
Ciò posto;
Delibera:
di determinare in due gare la squalifica a carico del Sig. D’Amico Salvatore (Partitico Audace);
per l’effetto, senza addebito di tassa non versata.
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