COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 49 del 16/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara RADDUSA – ATLETICO CATENANUOVA del 13/ 4/ 2003 2-1; Sospesa al 47′ del s.t.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 49 del 16/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara RADDUSA - ATLETICO CATENANUOVA del 13/ 4/ 2003 2-1; Sospesa al 47' del s.t. Esaminati gli atti ufficiali e considerato che gli stessi hanno valenza privilegiata di prova, si rileva che al 47' del s.t., dopo la segnatura di una rete da parte della Società Raddusa, i calciatori Guagliardo Francesco e Guagliardo Rosolino (Atletico Catenanuova) venivano espulsi, il primo per avere assunto contegno gravemente irriguardoso nei confronti dell'arbitro ed il secondo contegno offensivo nei confronti dello stesso che poi tentava di colpire con un calcio dopo la notifica del provvedimento disciplinare; a ciò seguiva il tentativo di aggressione nei confronti del direttore di gara da parte del predetto Gagliardo Francesco; nel contempo l'arbitro subiva il contegno irriguardoso da parte del calciatore Guagliardo Stefano (Atletico Catenanuova) e quello offensivo del calciatore Calì Stefano (Atletico Catenanuova), verso i quali non poteva assumere alcun provvedimento in quanto nel frattempo altri calciatori della stessa Società, gli correvano incontro con analogo atteggiamento; A tal punto l'arbitro, valutata la situazione, si portava verso gli spogliatoi e decideva di sospendere definitivamente la gara; Condivisa la decisione; Considerato altresì che l'eventuale espulsione di tutti i calciatori della Societa' Atletico Catenanuova, identificati e non, colpevoli di quanto riportato in narrativa avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa; Sancita la responsabilita' della Societa' Atletico Catenanuova in ordine a quanto ascrivibile ai propri calciatori; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono pubblicati in altra parte del presente C.U.; Visto l'art. 12, punto 1 del C.G.S.; Si delibera: Di infliggere alla Societa' Atletico Catenanuova la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e l'ammenda di Euro 200.
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