COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 49 del 16/04/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VILLAFRANCA TIRRENA (ME) – (posizione irregolare calciatore – GARA LIBERTAS ROCCALUMERA/VILLAFRANCA del 22.3.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – Proc. n° 300/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 49 del 16/04/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VILLAFRANCA TIRRENA (ME) – (posizione irregolare calciatore – GARA LIBERTAS ROCCALUMERA/VILLAFRANCA del 22.3.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – Proc. n° 300/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Demestri Carlo, nato l’1.5.1987, schierato dalla Società Libertas Roccalumera nella gara prima indicata; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: La Società Villafranca Tirrena sostiene che il calciatore Demestri Carlo nella stagione 2001/2002 – tesserato per la Società Mediterranea, partecipante al campionato Provinciale Allievi – era stata inflitta la squalifica per una gara “per raggiunta IV ammonizione” resa nota con C.U. n° 30 del 23.4.2002 del Comitato Provinciale di Messina e che lo stesso essendosi tesserato, per la corrente stagione, per la Società Libertas Roccalumera, non avendo scontato la sanzione disciplinare, sopra citata, era da considerare in posizione irregolare anche nella gara del 22.2.2003; Accertato che il calciatore Demestri Carlo si e’ tesserato per la Società Libertas Roccalumera il 2.11.2002, per cui avrebbe potuto partecipare alla gara del 3.11.2002; Accertato, altresì, che alla gara del 3.11.2002 Villafranca Tirrena/Libertas Roccalumera il calciatore Demestri Carlo, nato l’1.5.1987, non avendo partecipato alla predetta gara ha scontato la giornata di squalifica riportata nella stagione precedente, per cui il medesimo calciatore e’ da ritenere in posizione regolare nelle gare disputate successivamente; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa, non inviata, pari ad Euro 103,00.
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