COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/05/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. ASPRA (PA) – (partecipazione irregolare calciatore Alfano Salvatore – GARA BIVONA/ASPRA del 26.4.2003 – PLAY OUT – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “A”) – Proc. n° 374/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 7/05/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. ASPRA (PA) – (partecipazione irregolare calciatore Alfano Salvatore – GARA BIVONA/ASPRA del 26.4.2003 – PLAY OUT - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “A”) – Proc. n° 374/A Letto il reclamo ritualmente proposto dalla Società U.S. Aspra in ordine alla partecipazione irregolare del calciatore Salvatore Alfano nato il 21.10.1978 (squalificato per cinque gare effettive come da C.U. n° 47 del 2.4.2003) matricola F.I.G.C. n° 2924882, che avrebbe partecipato alla gara di Play-Out del 26.4.2003, utilizzando la carta di identità del calciatore Alfano Francesco n. AB7278871 del Comune di Cianciana alterando ed apponendo la propria foto nel predetto documento di identificazione di Francesco Alfano; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva: Preliminarmente sono stati effettuati i relativi riscontri e controlli nei referti di gara precedenti alla gara in questione e si e’ potuto rilevare che il calciatore Salvatore Alfano, nato il 21.10.1978 (capitano della squadra) ha sempre giocato con la maglia numero undici con la tessera federale F.I.G.C. n.447207, mentre il calciatore Alfano Francesco, nato il 10.10.1974 (che nella gara del 9.3.2003 contro la Società Emanuele Armaforte ha giocato quale portiere titolare); Si evidenzia che nel rapporto dell’arbitro che al 14’ del secondo tempo il calciatore n. 19 Alfano Francesco, nato il 10.10.1974, ed identificato con la carta di identità n. AB7278871 del Comune di Cianciana veniva sostituito con il calciatore Clemente Daniele; Sia nel referto dell’arbitro che nel rapporto del commissario di campo viene evidenziato che dopo la richiamata sostituzione del calciatore Alfano Francesco, lo stesso unitamente al dirigente accompagnatore Sig. Salvatore Ficarella si allontanavano in fretta dal terreno di giuoco, tant’è che il rapporto di gara per la Società Bivona e’ stato firmato dal capitano della squadra, Sig. Luigi Piazza; Ritenuto, infine, che il documento del Sig. Francesco Alfano e’ stato controllato dai Carabinieri, intervenuti su sollecitazione dei dirigenti della Società appellante, ed hanno provveduto al sequestro per gli opportuni accertamenti e successive indagini; Ritenuto che non può essere messo in dubbio, anche sulla scorta delle indagini sopra richiamate, il comportamento tenuto dalla Società Bivona 98 e puntualmente descritti negli atti di gara, la stessa deve essere ritenuta responsabile dei fatti sopra descritti; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Bivona la punizione sportiva della perdita della gara Bivona/Aspra del 26.4.2003 per 0-2-; di inibire il Sig. Salvatore Ficarella (A.S. Bivona 98) ai sensi dell’art. 14 lett. e) C.G.S. a tutti gli effetti fino al 31.12.2003; di squalificare a tutti gli effetti il calciatore Alfano Salvatore nato il 21.10.1978 fino al 31.10.2003 (A.S. Bivona 98); di infliggere l’ammenda di Euro 1.000 a carico della Società A.S. Bivona 98; Le sanzioni sopra citate sono così quantificate per assicurarne l’afflittività; Si dispone la restituzione della tassa versata di Euro 104.
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